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Olbia, Febbre del Nilo: ecco le prescrizioni del Comune rivolte ai cittadini

Olbia, Febbre del Nilo: ecco le prescrizioni del Comune rivolte ai cittadini
Olbia, Febbre del Nilo: ecco le prescrizioni del Comune rivolte ai cittadini
Angela Galiberti

Pubblicato il 24 September 2018 alle 11:17

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Olbia, 24 settembre 2018 - I quattro casi accertati di Febbre del Nilo del Comune di Olbia (quattro cavalli risultati positivi in un allevamento situato nella frazione di Rudalza) hanno messo in allarme il Comune di Olbia.

Il sindaco Settimo Nizzi ha firmato questa mattina un'ordinanza intitolata "Prescrizioni atte a frenare l'infestazione degli insetti vettori ed il propagarsi del virus West Nile Disease (WND) - Febbre del Nilo".

"Consideratoche la malattia in argomento è una malattia infettiva provocata dal virus West NileDisease, trasmesso all’uomo e agli animali (in genere equidi e uccelli) attraverso la puntura di unazanzara infetta che funge da vettore, e che non si trasmette da persona a persona, o dal cavalloall’uomo" e che "le zanzare che trasmettono il virus appartengono al genere Culex (zanzaracomune), mentre come serbatoio di infezione sono state identificate oltre settanta specie di uccelli", il Comune di Olbia ha deciso di adottare delle misure di prevenzione che limitino il propagarsi del virus.

Le misure di prevenzione sono rivolte ai cittadini e alle aziende agricole e zootecniche poiché è stata ravvisata "la necessità di attivare misure di prevenzione su tutto il territorio comunale espostoalla possibilità di propagazione della zanzara e pertanto anche su aree private, poiché tale insetto puòprovocare significativi problemi di igiene e sanità pubblica".

L'ordinanza numero 82 del 24 settembre 2018 ordina alla cittadinanza dal 24 settembre al 14 ottobre 2018:

  • Di non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l’acqua piovana, ivi compreso copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e all’interno degli appartamenti;
  • Di procedere ove si tratti di oggetti non abbandonati bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con teli plastici o con coperchi;
  • Di svuotare contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi etc. con cadenza settimanale;
  • Di coprire eventuali contenitori d’acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni, o fonti per l’irrigazione degli orti con strutture rigide (reti di plastica e zanzariere);
  • Di introdurre nei piccoli contenitori d’acqua che non possono essere rimossi, ad esempio le fioriere da cimitero, filamenti di rame, mantenuti in stato lucido e nella misura di 10-20 mg perlitro d’acqua;
  • Di provvedere ad ispezionare, pulire, trattare periodicamente le caditoie per la raccolta di acqua piovana presenti in giardini e cortili;
  • Di provvedere a vuotare almeno una volta a settimana i porta fiori cimiteriali, avendo cura di gettare l’acqua nel terreno.

L'ordinanza va oltre e aggiunge altre prescrizioni dedicate alle aziende e a chiunque allevi animali:

  • Alle aziende agricole e zootecniche e chiunque allevi animali poi gli accudisca, anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsinella campagna.
  • Qualora le aziende suddette utilizzino copertoni o teli copertura di silos plastici all’aperto o in qualsiasi situazione idonea ad ospitare gli insetti vettori, devono effettuare idoneo trattamento con prodotti antisettici.
  • Ai Consorzi e agli Enti che gestiscono comprensori, e i proprietari degli edifici adibiti ad abitazione ed ad altri usi, di curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici dei fabbricati e nei locali annessi, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee di acqua stagnante e procedere autonomamente e periodicamente con disinfestazioni dei focolari larvali e degli spazi verdi.
  • Particolare cura deve aversi affinché laghetti ornamentali di giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano la proliferazione delle zanzare.
  • Il medesimo obbligo è esteso ai responsabili dei cantieri fissi e mobili per quanto riguarda le raccolta idriche temporanee (fosse di sterro, vasconi, ecc.).

Altre prescrizioni sono indirizzate a chi possiede pneumatici, i quali dovranno:

  • Disporre a piramide i pneumatici con periodo di giacenza superiore ai quindici giorni, dopo averli vuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile o qualsiasi sistema idoneoad evitare la raccolta d’acqua piovana;
  • Eliminare i pneumatici fuori uso e non più utilizzabili;
  • Provvedere alla disinfestazione, con cadenza quindicinale, dei pneumatici privi di copertura movimentati in un periodo di tempo tra uno e quindici giorni.

Ecco le altre prescrizioni:

  • Inoltre coloro che gestiscono attività quali la rottamazione delle auto e dei vivai, dovranno procedere a una disinfestazione delle aree interessate dalle attività tale da eliminare i focolai larvali presenti.
  • Qualora si riscontri all’interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza di zanzare, i proprietari o gli esercenti delle attività interessate dovranno provvedere immediatamente, a propria cura,all’effettuazione degli interventi di disinfestazione e, se ritenuto opportuno, anche medianteaffidamento a ditte specializzate.
  • La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo le vigenti normative in materia, verranno fatte ricadere su coloro che risulteranno avere titolo per disporre legittimamente delsito o dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo. Ne caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente ordinanza, l’esecuzione degli interventinecessari avverrà d’ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure emodalità vigenti in materia.