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Cronaca, Giudiziaria

Olbia, Canile Europa: la Cassazione dà ragione alla Procura

Annullati i provvedimenti del Tribunale del Riesame sul dissequestro patrimoniale

Olbia, Canile Europa: la Cassazione dà ragione alla Procura
Olbia, Canile Europa: la Cassazione dà ragione alla Procura
Angela Galiberti

Pubblicato il 14 March 2021 alle 06:00

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Olbia. La vicenda legata al Canile Europa, sul quale è stata compiuta una corposa indagine da parte della Guardia di Finanza in collaborazione con l'Enpa del Nord Sardegna, ha un nuovo aggiornamento. La Cassazione ha annullato le decisioni del Tribunale del Riesame e ha rispedito tutto a Sassari: nel dettaglio, la sentenza si occupa del sequestro patrimoniale operato nei confronti degli indagati. Ripercorriamo brevemente la vicenda. Nel luglio dello scorso anno, il Tribunale del Riesame di Sassari aveva annullato i provvedimenti del Tribunale di Tempio Pausania nei confronti dei due indagati, ovvero: i provvedimenti di sequestro patrimoniale, l'interdizione dallo svolgimento della professione e l'interdizione alla contrattazione con la pubblica amministrazione. L'indagine che ha coinvolto la storica struttura olbiese – il Canile Europa, che si trova nella zona del Castello di Pedres – era stata denominata Cerbero. All'epoca del sequestro del canile, avvenuto ad aprile 2019, la Finanza asseriva che i reati ipotizzati erano “falsità ideologica in certificati emessi da esercenti un servizio di pubblica necessità” e “abbandono di animali”. La stessa Finanza non escludeva “ulteriori sviluppi delle indagini sulla scorta delle evidenze acquisite e delle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria inquirente". Nel giugno successivo dello stesso anno, erano scattati i sequestri patrimoniali a cui la difesa degli indagati, condotta dagli avvocati Nicola Di Benedetto e Michele Ponsano, si era fermamente opposta, portando tutto davanti al Tribunale del Riesame che aveva accolto il ricorso, dissequestrando il patrimonio e permettendo a uno degli indagati di tornare a lavorare. La Procura di Tempio ha però ricorso in Cassazione, in particolare sulla questione patrimoniale. La Cassazione, Sezione penale 2 con presidente dott. Geppino Rago, ha accolto invece le tesi della Procura e ha annullato tutti gli atti del Tribunale del Riesame, rispendendo tutto a Sassari per una nuova trattazione sui punti legati al sequestro patrimoniale. Scrive la Cassazione: “Così definito il contesto normativo, peraltro richiamato dalla stessa ordinanza impugnata (pag. 15, nota 9), e considerata la pacifica simulazione del carattere volontaristico dell'associazione costituita dagli indagati per la partecipazione ai bandi di gara, destinati all'assegnazione delle convenzioni in diversi comuni della regione Sardegna, risulta distonico il rilievo formulato dal Tribunale del riesame circa l'assenza della documentazione concernente le singole procedure di affidamento dei servizi, che impedirebbe di apprezzare l'incidenza degli artifici e raggiri posti in essere dagli indagati rispetto alla conclusione e all'esecuzione delle convenzioni con gli enti pubblici. L'accertata condotta diretta a dissimulare la natura commerciale dell'attività svolta, dietro lo schermo dell'associazione di volontariato, appare rivolta ad eludere i limiti che la disciplina delle attività di volontariato impone ai soggetti che intendano accedere allo speciale regime previsto per quelle associazioni. Come risulta dalla disciplina regionale (legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3), che richiamava espressamente i requisiti previsti dall'art. 3, I. 11 agosto 1991, n. 266 (legge quadro sul volontariato, applicabile all'associazione costituita il 20 gennaio 1999, ora sostituita dal d. Igs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del terzo settore, che disciplina le organizzazioni di volontariato all'art. 32), sono considerati organizzazioni di volontariato tutti gli organismi, liberamente costituiti al fine di svolgere le attività prestate "in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà" (art. 2, I. 266/1991) che si avvalgono in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (comma 1) e che possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico (comma 2), con espresse previsioni nei patti costitutivi ovvero negli statuti, dell'assenza di fini di lucro, della democraticità della struttura, dell'elettività e della gratuità delle cariche associative nonché della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (comma 3). Si tratta di caratteristiche e requisiti che la stessa ordinanza ha escluso ricorrano nell'assetto e nell'organizzazione dell'associazione costituita dagli indagati; la valenza degli artifici volti a far apparire sussistenti le condizioni per riconoscere la qualifica di associazione di volontariato è confermata, quantomeno a livello interpretativo, dalla circolare del Ministero della Sanità del 14 maggio 2001, n. 5, relativa all'attuazione della I. 14 agosto 1991 n. 281, ove si affermava che "l'articolo 2, comma 11 e l'articolo 4, comma 1, della legge 281 devono essere intesi nel senso che le convenzioni per la gestione dei canili e dei rifugi devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali". In ogni caso, spettava al Tribunale verificare, sulla scorta degli elementi di fatto acquisiti, se il soggetto giuridico risultato aggiudicatario dei servizi in regime di convenzione potesse quantomeno garantire, al pari di altri soggetti privati diversi dalle organizzazioni di volontariato, la presenza di volontari delle associazioni animaliste e zoofile nello svolgimento del servizio. Per entrambi i profili, infatti, si tratta di requisiti in grado di incidere sulla scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. L'errata applicazione del dato normativo comporta la necessità di un nuovo giudizio da parte del Tribunale del riesame sul punto, alla stregua dei criteri indicati, al fine di accertare la sussistenza della gravità indiziaria rispetto all'ipotesi di accusa, procedendo all'esatta qualificazione del fatto storico contestato”. Anche il secondo punto del ricorso è stato accolto dalla Cassazione: “Il preliminare profilo dell'individuazione del soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'art. 51. 74/2000, censurato dal P.M. ricorrente, è stato erroneamente affrontato dall'ordinanza impugnata. Gli accertamenti eseguiti in sede tributaria, di cui dà conto lo stesso provvedimento, hanno pacificamente condotto a rilevare che l'associazione di volontariato presieduta dalla indagata (ma di cui sarebbe stato legale rappresentante il P., per come si legge nell'imputazione cautelare) in realtà simulava una società di fatto costituita tra gli indagati, avente natura commerciale, riconducibile alla categoria della società in nome collettivo. Posta questa premessa logica, l'adempimento dell'obbligo dichiarativo in relazione all'imposta sul valore aggiunto, nella misura accertata dagli organi investigativi, faceva carico - in primo luogo - al soggetto che di fatto amministrava la società e, cioè, all'odierno indagato”. Questa l'opinione della Cassazione, che ha chiesto al Tribunale del Riesame di esaminare nuovamente il tutto alla luce delle considerazioni della Sezione Penale. Ora tocca al Tribunale sassarese riprendere in mano tutto e chiarire la situazione.