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Giro di vite spostamenti per seconde case: arriva l'Ordinanza

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Giro di vite spostamenti per seconde case: arriva l'Ordinanza
Giro di vite spostamenti per seconde case: arriva l'Ordinanza
Olbia.it

Pubblicato il 17 March 2021 alle 22:47

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Cagliari. È arrivata nella tarda serata di oggi la tanto sperata e attesa ordinanza del Governatore della Sardegna Christian Solinas che regolamenta gli ingressi nell'Isola per tutti coloro che possiedono una seconda casa. Un provvedimento che si è reso necessario per fugare ogni dubbio su una paventata  invasione di massa da parte di tutti coloro che vogliono prendere una pausa dalle restrizioni imposte dalle zone rosse di mezza Italia.   "L'ingresso in Sardegna con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale da parte di persone non residenti  è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute" Questo è il succo dell'ordinanza espresso nell'ARTICOLO 1 che qui proponiamo in parte elencando i punti degli articoli:  ART.1) L’ingresso in Sardegna con la finalità di recarsi presso le proprie abitazionidiverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di persone “nonresidenti” è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative osituazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi disalute e, comunque, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza regionale n.5/2021.ART.2) I vettori e gli armatori: - prima dell'imbarco dei passeggeri acquisiscono e verificano, oltre alla ricevuta dell’avvenuta registrazione dei passeggeri sull’applicazione “Sardegna Sicura”, di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza n.5/2021, la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal DPCM 2 marzo 2021 per gli spostamenti dalle Regioni di provenienza e dall’articolo 1 della presente Ordinanza;- Vietano l'imbarco nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa o i passeggeri non siano in possesso dei sopracitati requisiti. ART.3) Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale supporta il personale sanitario diATS nelle attività di monitoraggio e controllo delle certificazioni di avvenutavaccinazione e di sottoposizione al tampone molecolare o antigenico, dichiaratedai passeggeri sulla piattaforma “Sardegna Sicura” di cui all’articolo 4dell’Ordinanza n.5/2021. Le Società di gestione degli aeroporti e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, in coordinamento con i competenti organi statali, individuano all’interno degli scali le aree nelle quali il personale di ATS e del CFVA svolge le suddette attività di verifica. ART.4) I sindaci, in qualità di Autorità di protezione civile e sanitaria, vigilano sul rispetto delle disposizioni dell’Ordinanza n.5/2021, disponendo idonee misure di monitoraggio e controllo sul rispetto della permanenza domiciliare nei centri abitati, attraverso la Polizia locale e le Compagnie barracellari, e trasmetteranno i dati raccolti alla Sala Operativa Regionale della Direzione Generale della Protezione Civile.Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale vigila sul rispetto delle disposizioni dell’Ordinanza n.5/2021, disponendo idonee misure di monitoraggio e controllo  sul rispetto della permanenza domiciliare nelle aree rurali e montane, in quellecostiere e negli ambiti non ricompresi nei centri urbani. ART.5) I passeggeri che, in attuazione dell’articolo 4 dell’Ordinanza n.5/2021, si sonosottoposti al tampone rapido antigenico al quinto giorno successivo a quello di sottoposizione al primo tampone presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, o che si sono sottoposti al tampone molecolare entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale, devono dare atto dell’avvenuto adempimento attraverso la piattaforma di cui all’articolo 1 della medesima Ordinanza.ART.6) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza si faespresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati. ART.7) Le disposizioni contenute nella presente ordinanza avranno validità dal 18marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 5 cheavrà decorrenza dal 23 marzo 2021. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020, n.74). La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, agli Amministratori delle Province del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Assessori regionali, alle società di gestione aeroportuale, all’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sardegna, alle compagnie marittime e aeree interessate ed agli altri soggetti interessati.Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TribunaleAmministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi