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Sea Watch. Il braccio di ferro Ong-Governo italiano potrebbe proseguire nei mari di Sardegna

Sea Watch. Il braccio di ferro Ong-Governo italiano potrebbe proseguire nei mari di Sardegna
Sea Watch. Il braccio di ferro Ong-Governo italiano potrebbe proseguire nei mari di Sardegna
Olbia.it

Pubblicato il 29 June 2019 alle 11:13

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Olbia, 29 giugno 2019 -Pubblichiamo la riflessione di Federico Bardanzellu sul caso Sea Watch. La notizia dell'arresto della Comandante, ed il sequestro della nave con maxi multa alla ONG straniera, in queste ore sta infiammando le cronache italiane e i social. Un evento questo che potrebbe comunque ripetersi, non rimanere isolato.

Come testata non ci occupiamo di vicende nazionali ma, come il caso Aquarius insegna, la Sardegna non è mai così lontana. La testata non necessariamente condivide quanto scritto, ma ritiene giusto dare spazio alle opinioni di tutti.

Il cambiamento delle rotte dei migranti, dovuto all’escalation della guerra libica, fa temere una riproposizione del caso Sea Watch anche a largo della Sardegna

Sea Watch. Prima di ogni considerazione sulla vicenda, in ogni paese civile viene la salvaguardia dei diritti umani. Per questo, chi scrive ritiene che Carola Rackete, comandante della nave ong che ha forzato il blocco navale armato della Gdf italiana, per salvare 42 naufraghi, sia un’eroina. Lo ha fatto violando la recente norma italiana del “decreto sicurezza bis”. Quello che assegna al ministero dell’Interno il potere di “limitareo vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica”.

Un decreto il Parlamento è tenuto a convertire in legge entro il 14 agosto, altrimenti decade. Lo ha fatto, come avrebbero fatto i grandi leader della non violenza (Gandhi o Martin Luther King) che predicavano l’obbligo morale di disobbedire a leggi ingiuste. Lo ha fatto ben sapendo che in Italia avrebbe rischiato sanzioni penali e che la sua nave poteva essere sequestrata.

Le rotte dei migranti lasciano la Libia e cominciano ad avventurarsi nei mari sardi

Il braccio di ferro ong- governo italiano potrebbe proseguire però nei mari di Sardegna. A Cagliari, durante una manifestazione di solidarietà, infatti, l’Unione Sindacale di base della Sardegna ha richiesto alla Regione di accogliere in tutto o in parte i migranti della Sea Watch 3. Il concetto sostenuto dal sindacato USB è che cento o mille migranti non possono certo arrecare alcun danno né ai pastori sardi né agli altri lavoratori dell’isola. Per non parlare dei timori per l’ordine e la sicurezza pubblica sbandierati da Salvini.

Il ministro degli interni continua a puntare i piedi, negando il diritto di sbarco a Lampedusa. Sa bene che in un anno ha saputo rimpatriare solo 7000 dei 530.000 illegali che aveva promesso in campagna elettorale. Ma il problema potrebbe benissimo riproporsi domani con altre operazioni delle ong davanti alle coste sarde.

Le rotte dei migranti africani, infatti, dopo la recrudescenza del conflitto civile libico stanno deviando verso altre strade. In particolare, ora hanno cominciato a deviare verso la Tunisia e l’Algeria. Di qui a procedere per mare verso la Sardegna, il passo è breve. Lo dimostra lo sbarco dei sempre più numerosi barchini che hanno cominciato ad apparire di fronte alle nostre coste.

Siamo poi tanto sicuri che il gesto di Carola Rackete sia illegale, sotto il profilo della Costituzione e del diritto internazionale? Ad ogni norma, compreso il decreto sicurezza, quando contiene passaggi discrezionali, va data una lettura costituzionale. L’art. 10 della Costituzione italiana recita: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Vediamo allora quali sono le norme di diritto internazionale, richiamate dalla Costituzione, applicabili al caso. Sia per la Sea Watch che per lo Stato italiano, in caso di salvataggi in mare, la priorità è “il soccorso della vita umana”. L’azione dell’attivista tedesca, quindi, secondo il diritto internazionale, non è stata una scelta ma un obbligo.

La comandante della Sea Watch aveva richiesto di attraccare in un “porto sicuro”

La comandante Rackete aveva chiesto di attraccare nel più vicino “porto sicuro”, quello di Lampedusa. La convenzione internazionale applicabile in materia è quella di Amburgo del 1979. Gli è stato risposto di riportarli in Libia, dimenticando la guerra civile in atto nella nostra ex colonia.

In tale situazione, nessun porto libico può essere ritenuto sicuro dal punto di vista del diritto “di richiedere asilo e di ottenere un’accoglienza dignitosa”. La situazione di inidoneità è comunque riproponibile anche per i porti algerini e tunisini, da dove hanno cominciato a partire i barconi diretti in Sardegna.

Ora, è vero che il diritto internazionale generale riconosce ad ogni Stato sovrano il diritto di decidere chi ed in quali condizioni può entrare nel proprio territorio. Ma la piena discrezionalità dello Stato trova limiti per le situazione specifiche dei "rifugiati" e dei "richiedenti asilo".

Quindi, lo Stato del porto (nel caso, l’Italia) deve prima identificare i naufraghi e verificare la sussistenza dei loro diritti di asilo e poi prendere provvedimenti.

I 42 migranti della Sea Watch sono ormai già tecnicamente entrati in Italia

La procedura secondo la quale i migranti andrebbero fatti prima fatti sbarcare (e, quindi, soccorsi), poi identificati ed eventualmente espulsi è stata addirittura confermata dalla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in una intervista.

L'ingresso e l’eventuale espulsione, entrambi sottoposti al giudizio e al vaglio dello Stato del porto, sono però due momenti distinti della circolazione dello straniero. Lo Stato può vietare l'ingresso allo straniero o porre condizioni al suo soggiorno ma deve metterlo a conoscenza delle motivazioni del suo agire. Essendo ormai in acque italiane, l’ingresso dei 42 migranti è già formalmente avvenuto.

In tal caso, la norma italiana applicabile è il decreto legislativo 286/98 (Legge Turco-Napolitano), modificato con Legge 189/2002 (cd. Bossi-Fini). In base ad essa può essere riconosciuto al cittadino straniero che ne faccia richiesta lo status di rifugiato o quello di protezione sussidiaria, in relazione alla sua particolare condizione.

Gli status in questione sono riconosciuti all’esito dell’istruttoria effettuata dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Di certo, la negazione dell’accesso all’istruttoria è un atto incostituzionale. L’art. 10 della Costituzione infatti recita: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”.

Per quanto riguarda l’eventuale espulsione, la norma di legge non la consente sin tanto che la domanda di asilo politico non sia valutata, accolta o respinta. Fermo restando che anche agli irregolari sono garantiti i fondamentali diritti costituzionali. Sono questi i problemi che potrebbero riproporsi un domani anche nella nostra isola.

Federico Bardanzellu

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