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Pubblicato il 27 March 2017 alle 12:21
Il cane del mio vicino abbaia ad ogni ora. Ho chiesto all’Amministratore diintervenire, anche perché nel nostro condominio è vietato tenere i cani.
Gent.mo,
Abitare in condominio può essere positivo e negativo per molti motivi. Unadelle difficoltà nel vivere in condominio è sicuramente la condivisione di spazie la convivenza con vicini che hanno un modo di vivere diverso dal nostro.La nuova normativa condominiale imposta dalla legge 220/2012 all’art. 1138c.c. dispone che “le norme del regolamento non possono vietare di possedereo detenere animali domestici”. Pertanto il regolamento condominiale non puòvietare in alcun modo il possesso e la detenzione degli animali domesticiall’interno dei condomini.
Per contro va evidenziato come l’abbaiare del cane possa rientrare come unimmissione rumorosa illecita. Dalle eventuali immissioni illecite possonoderivare illeciti civili (vd art. 884 c.c.) o a seconda dei casi penali (vd. art. 659c.p.).
Dall’analisi delle norme in materia emerge come le immissioni illecite possanoessere inquadrate diversamente da condominio a condominio. Analizzandosituazioni estreme, l’abbaiare di un cane in un Condominio situato in una zonaindustriale fortemente assoggettata a rumori, sarà ben diverso dall’abbaiare diun cane in un condominio isolato alle pendici di una montagna.Pertanto gli eventuali illeciti saranno riscontrati qualora l’abbaiare sia unfenomeno straordinario e contrario alla vita quotidiana del Condominio.Qualora l’abbaiare del cane vada contro il regolamento condominiale intesocome fasce orarie di rispetto dove è possibile tollerare rumori molesti equalora l’abbaiare del cane sia un fenomeno straordinario alla vita quotidianadel condominio sarà possibile per l’Amministratore e per il singolo condominoagire sia civilmente che penalmente nei confronti dei proprietari del cane.
Giurisprudenza:
Di seguito alcune sentenze della Corte di Cassazione che aiutano ad inquadraree come affrontare le problematiche derivanti da immissioni rumorose moleste:
Gli articoli citati
L’art. 844 del c.c. cita che : Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni difumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo delvicino, se non superano la normale tollerabilità avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzionecon le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
L’art. 659 c.p. cita che: Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando distrumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimentipubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a trecentonove euro. Si applical'ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiererumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
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