Wednesday, 02 July 2025
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Pubblicato il 08 October 2018 alle 11:53
Lo Studio Del Giudice, esperto Amministratore e Revisore Condominiale analizza l’ordinanza della Corte di Cassazione n°15340 pubblicata il 12.06.2018
Dopo un decennio di udienze e tutti i gradi di giudizio un’impresa è stata condannata per i difetti dei materiali (infissi alluminio) scelti dal proprio committente.
L’impresa nonostante fosse a conoscenza dell’inadeguatezza dei materiali scelti dal committente e nonostante abbia proposto un preventivo con i materiali adatti a garantire i lavori a regola d’arte, nel corso dell’esecuzione non ha formalmente contestato la scelta dei materiali.
In conclusione l’appaltatore (impresa) aveva assunto un’obbligazione di risultato, rispondendo di vizi e difformità dell’opera e pertanto nonostante il committente abbia chiesto di realizzare un qualcosa che sarà viziato proprio per la natura della richiesta,
La Suprema Corte si esprime nel seguente modo:
“ l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo”
L’impresa non essendo riuscita a dimostrare il dissenso alla scelta dei materiali è stata richiamata alla responsabilità per i difetti dei lavori.
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