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Raccolta differenziata: se fatta male ne risponde l’intero condominio

Raccolta differenziata: se fatta male ne risponde l’intero condominio
Raccolta differenziata: se fatta male ne risponde l’intero condominio
Del Giudice G. Marco

Pubblicato il 21 July 2018 alle 12:39

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Lo Studio Del Giudice, esperto Amministratore e Revisore Condominiale analizza una recente sentenzadel Tribunale di Milano che riconosce l’ente condominiale, solidamente responsabile della raccoltadifferenziata fatta male.

Con la sentenza del Tribunale di Milano I Sez. Civ. 13.02.2018 n. 1047 il Tribunale di Milano condanna un Condominio al pagamento di una sanzione per la presenza di “imballaggi e sacchetti di plastica all’interno del cassonetto per la raccolta della carta” .

Dall’analisi della sentenza si evidenzia l’importanza dell’interpretazione del Giudice che riconosce l’addebito della sanzione al Condominio non tanto in qualità di trasgressore persona fisica quanto piuttosto, essendo rimasto ignoto il trasgressore persona fisica, quale responsabile solidale ex art. 6 della legge 689/1981.

Riguardo alla mancata identificazione dell’autore materiale della violazione si riporta ad un principio espresso dalla cassazione che si cita: in tema di sanzioni amministrative (cfr. Cass. sez. 2, Sentenza n. 11643 del 13/05/201 0 (Rv. 613204 - 01), l'identificazione e l'indicazione dell'autore materiale della violazione non costituiscono requisito di legittimità dell'ordinanza - ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, in quanto la "ratio" della responsabilità di questi non è quella di far fronte a situazioni d'insolvenza dell'autore della trasgressione, bensì quella di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile il soggetto obbligato solidalmente a norma dell'art. 6, primo comma, della legge n. 689 del 1981.

La sentenza del Tribunale di Milano è illuminante dal punto di vista delle responsabilità dirette e indirette dell’ente condominiale, e apre una serie di nuovi scenari dal punto di vista amministrativo. L’Assemblea è quindi chiamata con l’ausilio dell’Amministratore ad analizzare e pianificare anche i processi riguardanti la raccolta differenziata per eliminare possibilità di inquinamento da parte dei terzi, nonché al monitoraggio del corretto conferimento dei rifiuti.

Di seguito la sentenza del Tribunale di Milano I Sez. Civ. 13.02.2018 n. 1047:

Il Giudice stabilisce che “il Condominio pur non sostituendo i singoli condomini ne cura gli interessi, sia con riguardo alla gestione delle parti comuni sia alla gestione delle esigenze dei singoli condomini da gestire cumulativamente sulla base di regole interne fissate nel regolamento di Condominio. In tale contesto il Condominio, tramite l’Amministratore, si presenta di fronte ai terzi che interagiscono con i singoli condomini quale soggetto in grado di manifestare la volontà dei condomini come espressa in assemblea e con tale delega, intrattiene anche rapporti giuridici con i terzi.

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani all’interno del Condominio costituisce un servizio reso in favore dei condomini al pari di molti altri servizi curati dal Condominio; la raccolta dei rifiuti urbani del resto è svolta dall’AMSA incaricata a ciò dal Comune di Milano interagendo con il singolo condomino sotto il profilo del del pagamento della relativa tassa ma anche, quanto alla concreta sua esplicazione, con il Condominio che cura la raccolta dei rifiuti all’interno del condominio sulla base di una espressa indicazione dei singoli condomini, esonerati per ciò stesso dal riporre esse stessi personalmente i rifiuti negli apposti cassonetti nonché la esposizione all’esterno del Condominio affinché venga presa in carico dagli addetti dell’Amsa. Del resto i cassonetti nei confluiscono i rifiuti dei singoli condomini sono di proprietà del Condominio e vengono spostati all’esterno da personale direttamente dipendente del Condominio.

Tanto premesso appare di tutta evidenza come non sia pertinente al caso di specie la doglianza in ordine alla insussistenza dei presupposti per la comminazione della sanzione direttamente al Condominio in quanto non persona fisica o giuridica dotata di autonoma rilevanza, trattandosi di soggetto che svolge l’attività di raccolta dei rifiuti dei singoli condomini con risorse materiali ed umane direttamente a sé riconducibili.

Può in ogni caso ragionevolmente affermarsi che essendo il cassonetto di proprietà del condominio, esso risponde, solidarmente ex. Art. 6 legge 689/81 con il trasgressore condomino pur rimasto ignoto; la circostanza che nel processo verbale non sia espressamente specificato a quale esatto titolo risponda il Condominio non comporta nullità o illegittimità del verbale ben potendosi così interpretare il tenore della contestazione.

L’opponente (il condominio) eccepisce infatti che, essendo stato lasciato il cassonetto sulla pubblica via in attesa del passaggio del camion deputato alla raccolta, chiunque passando per la strada avrebbe potuto gettare il rifiuto non specifico nel cassonetto della carta.

Vale sottolineare che le numerose sentenze dei Giudici di Pace prodotte dalla difesa dell’opponente a sostegno della propria tesi per lo più hanno assunto come decisivo proprio questo profilo al fine di dichiarare la illegittimità della sanzione applicata dal Comune.

Ritiene il Tribunale che il riparto dell’onere probatorio nel caso di specie non possa prescindere dalla individuazione delle specifiche caratteristiche dei due soggetti coinvolti, AMSA e Comune da un lato e Condominio e i singoli condomini dall’altro.

Come ben precisato nel Regolamento comunale per il decoro urbano e nelle numerose

Tale strutturata e capillare organizzazione che presiede una senza dubbio onerosa attività peraltro essenziale per la vita comune all'interno del centro abitato si fonda su precisi oneri in capo agli stessi cittadini e, per loro, dei rispettivi condominii. In mancanza di puntuale rispetto di tali indicazioni la raccolta dei rifiuti non potrebbe essere efficace.

Sulla base di tale premessa va inquadrato l'onere probatorio del caso di specie.

Il Comune, attraverso il verbale redatto dagli incaricati dell'AMSA, ha documentato e provato di avere rinvenuto in un cassonetto posto in Via *** destinato alla raccolta differenziata della carta dei materiali di plastica.

Il Comune ha altresì documentato che il fatto è avvenuto con riferimento ad un cassonetto privato e non pubblico (il dato è peraltro pacifico).

La circostanza che il cassonetto fosse del Condominio non è neppure stata seriamente contestata dall'opponente che ha solo evidenziato come l'esposizione del cassonetto sulla strada avrebbe ben potuto consentire a chiunque di inserire in esso un rifiuto non conforme alla raccolta differenziata senza responsabilità del Condominio.

Tale aspetto tuttavia esorbita dall'onere probatorio del Comune.

Infatti a questi spetta soltanto di provare che all'interno di un cassonetto riferibile al Condominio sia stato trovato un rifiuto non conforme e quindi possa essere riscontrata una violazione in ordine alle modalità di raccolta del rifiuto.

In virtù degli oneri sopra indicati in capo al Condominio, proprietario del cassonetto, spetta a quest'ultimo dimostrare di avere adottato tutte le precauzioni del caso al fine di evitare che nel proprio cassonetto fossero inserite ad opera di terzi non appartenenti al Condominio rifiuti diversi da quelli cui la raccolta era destinata (rimanendo incontestata la responsabilità solidale del Condominio per l'ipotesi di rifiuti non conformi posizionati dai condomini).

Tale prova non è stata offerta nel caso di specie. Il Condominio infatti non ha dimostrato di avere osservato le regole poste a tutela della raccolta del rifiuto sia per modalità sia per tempi di esposizione al pubblico del cassonetto con la conseguenza di non avere offerto la prova liberatoria in ordine alla osservanza diligente delle modalità di raccolta del rifiuto (che se osservate avrebbero potuto escludere l'indebita ingerenza di terzi passanti).

Del resto imporre al Comune tale onere probatorio appare del tutto inesigibile tenuto conto della quantità di rifiuti da raccogliere e delle strade da percorrere. Viceversa al singolo Condominio, in virtù degli oneri di collaborazione sopra menzionati, può essere richiesto di adottare comportamenti prudenti e cautelativi (come quello di esporre il cassonetto in orari strettamente coincidenti con quelli di raccolta o di adottare cautele di protezione dall'apertura indiscriminata) allo scopo di evitare che terze persone possano utilizzare detti cassonetti.

L'opposizione va, dunque, respinta.

Nessun provvedimento va preso sulle spese del giudizio in assenza di costituzione della amministrazione opposta.”

Per approfondimenti

www.ilrevisorecondominiale.it