Friday, 02 May 2025
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Pubblicato il 27 May 2017 alle 12:34
E’ vero che è vietato anche il pagamento della donna delle pulizie in contanti?
Gent.mo,
con la riforma della materia condominiale imposta dalla legge 220/2012 èstata messa una grossa lente di ingrandimento nella trasparenza dei conticondominiali. Di fatto l’art. 1129 “Nomina, revoca ed obblighidell’Amministratore” al comma 7 impone che “L’Amministratore è obbligato afar transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi,nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su unospecifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascuncondomino può chiedere di prendere visione ed estrarre copia a proprie spesedella rendicontazione periodica”.
Pertanto già con l’entrata in vigore della legge 220/2012 l’Amministratore eraobbligato ad effettuare ogni tipo di pagamento attraverso il c/c delCondominio pena la revoca dello stesso.La legge di bilancio 2017 il legislatore ha rafforzato tale imposizionespecificando che anche fornitori come la donna delle pulizie, giardinieri e/oportieri non devono essere pagati in contanti.
La principale motivazione di tale impostazione normativa è quella di dotare isingoli condomini dello strumento dell’estratto conto corrente come se fosse il“libro cassa” per monitorare e tracciare costantemente le finanzecondominiali. Altra motivazione è sicuramente la lotta all’evasione.Pertanto occorre richiedere al proprio Amministratore, onde evitare sanzioni eazioni da parte dell’Amministrazione Pubblica anche verso il Condominio, dieffettuare ogni singolo pagamento esclusivamente attraverso il c/c bancario.Per maggiori informazioni clicca su www.studiotributariodelgiudice.it .
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