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Come funziona la Zes: pregi, difetti, problemi di uno strumento potente

Le regioni hanno la possibilità di stabilire ulteriori protocolli

Come funziona la Zes: pregi, difetti, problemi di uno strumento potente
Come funziona la Zes: pregi, difetti, problemi di uno strumento potente
Angela Galiberti

Pubblicato il 19 June 2026 alle 07:00

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Olbia. Per capire bene quali sono i pro e i contro dell'autorizzazione unica di Cala Finanza per la realizzazione di un glamping con 9 moduli, bisogna capire bene cosa è la Zes unica e come funziona.

La ZES Unica (Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno) è una grande area economica agevolata che copre l'intero Sud Italia (e recentemente estesa ad alcune zone in transizione), pensata per attrarre investimenti, stimolare la crescita delle imprese e velocizzare la burocrazia.

In pratica, ha sostituito le 8 vecchie e frammentate ZES regionali nate nel 2017 per creare un unico grande ecosistema economico governato centralmente a livello nazionale. Attualmente, la Zes è attiva dal primo gennaio 2024 e comprende Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. La norma di riferimento è il decreto legge 124 del 19 settembre 2023 convertito in legge a novembre dello stesso anno (l. 162/2023). Da qui in avanti la chiameremo legge Zes.

L'obiettivo della Zes è dare tempistiche certe a chi deve portare avanti un investimento. I due pilastri fondamentali sono la semplificazione amministrativa per le imprese e forti incentivi fiscali sotto forma di credito d'imposta. Per semplificare la vita alle aziende è stato istituito uno sportello unico digitale Zes: tutti i procedimenti che servono per avviare un progetto o un'attività economica vengono unificati. In pratica, se prima era l'imprenditore a inseguire gli enti pubblici, in questo caso sono gli “enti pubblici” che devono inseguire (e correre molto veloce).

Prima di addentrarci nella questione più spinosa, cioè cosa è realmente l'autorizzazione unica e perché può costituire variante urbanistica, parliamo delle tempistiche. Una volta che lo sportello unico riceve la proposta, la struttura deve fissare entro tre giorni una conferenza di servizi semplificata. Se la documentazione presentata non è completa, gli enti competenti possono richiedere, entro 20 giorni dal ricevimento, delle integrazioni. Il proponente può chiedere la sospensione per 30 giorni: se non integra la documentazione, la domanda viene considerata respinta. Se la documentazione è completa, parte una corsa contro il tempo: la Zes prevede, infatti, una sostanziosa riduzione dei termini. Tutte le amministrazione devono rilasciare le determinazione di competenza entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dal ricevimento della richiesta. In caso di amministrazioni che si occupano di tutela ambientale o paesaggistica, dei beni cultali o della salute, il termine perentorio è aumentato a 45 giorni. Vige il sienzio assenso: se non ti esprimi, o ti esprimi tardi, sei considerato a favore. Scaduto il termine perentorio, la palla passa alla struttura dello sportello unico Zes che ha tempo 30 giorni per convocare una riunione telematica con tutte le amministrazioni coinvolte e, preso atto delle posizioni, procede senza ritardo alla stesura dela determinazione conclusiva della conferenza di servizi: questa motivazione sostituisce gli atti di assenso delle amministrazione.

Come si concilia tutto ciò con la tutela ambientale? La risposta a questa domanda è complessa. La procedura Zes non esclude in alcun modo la Valutazione di impatto ambientale. Il problema è che la norma è scritta in modo tale da dare adito a interpretazioni, per così dire, allegre (lo vediamo in Puglia, leggi l'articolo sulle altre Cala Finanza). All'articolo 14, comma 1, della legge che istituisce la Zes unica si legge che l'autorizzazione unica sostituisce tutti i titoli abilitativi e autorizzatori nel rispetto delle normative vigenti di valutazione di impatto ambientale. Si fa riferimento, dunque, al testo unico ambientale (152/2006). L'articolo 15 comma 6 della legge che istituisce la Zes prevede la specifica casistica di VIA regionale.

Dopo di che specifica che determinazione finale motiva emessa alla conclusione della conferenza di servizi costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di “pubblica utilità”, urgenza e indifferibilità dell'intervento. La VIA, ovviamente, vale solo per i progetti che secondo il testo unico ambientale devono averla obbligatoriamente. Tra questi non ci sono i villaggi turistici e i resort: questi devono fare, secondo il testo unico ambientale, la verifica di assoggettabiliàt per decidere se serve la VIA (prevista dalla legge Zes) o la Vas (non contemplata nella Zes). Come si potrebbe risolvere questo “Impasse”, questo possibile “buco”, tra l'altro facilitato dall'estrema semplificazione normativa della Zes? Al comma 4 dell'articolo 14 della legge che disciplina la zona economica speciale si legge che le Regioni interessare possono presentare una o più proposte di procollo o di convenzione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali.

La Regione Sardegna ha sfruttato questa possibilità? Domanda, questa, da porre a tutte le Regioni comprese nella zona economica speciale. Il vulnus sta tutto qua: la norma è concepita per velocizzare e saltare passaggi: se gli enti pubblici non rispondono, rispondono in ritardo, se non danno prescrizioni, se non motivano, si ritrovano una procedura che potenzialmente può passare sopra vincoli e zonizzazioni come un caterpillar. Soprattutto se la struttura centralizzata romana valuta i grossi investimenti come "di interesse pubblico". Non a caso la norma non parla di pareri vincolanti: il peso di ciò che scrive l'ente pubblico può variare a seconda dell'interesse pubblico tutelato. Per esempio, dovrebbe essere seguita la regola della posizione prevalente, ma a quanto pare non è sempre valida.

La centralizzazione delle procedure aiuta sicuramente le aziende, gravate da un carico burocratico di base molto elevato, ma per gli enti locali (soprattutto quelli piccoli) si può tradurre in una corsa contro il tempo senza avere le risorse adeguate. Se poi, questa compressione delle procedure viene calata su territori fragili, il possibile patatrack è all'orizzonte. A questo bisogna aggiungere l'opacità della procedura: il sistema di pubblicità attuale è largamente insufficiente, quindi viene meno la possibilità di monitorare l'effetto cumulativo delle varie procedure.

A questo punto, la differenza può farla solo una classe politica capace di governare il fenomeno, di proporre i giusti correttivi senza rinunciare alla semplificazione, ma introducendo dei meccanismi di salvaguardia maggiore e più trasparenza. Difficilmente si può governare tutto ciò se ci si sveglia di botto, come se un bomba avesse disturbato un placido sonno. I difetti della Zes erano ben noti e sono insiti nel come è stata strutturata la norma. Ai lettori l'ardua sentenza: ce la faranno i nostri eroi?