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Cronaca

Pressing Zona Franca: lettera alle Istituzioni, ultimo passo Corte Europea

Pressing Zona Franca: lettera alle Istituzioni, ultimo passo Corte Europea
Pressing Zona Franca: lettera alle Istituzioni, ultimo passo Corte Europea
Olbia.it

Pubblicato il 07 July 2020 alle 12:41

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Olbia, 07 giugno 2020 - Si torna a parlare di zona franca in Sardegna grazie a un'iniziativa ufficiale che ha lo scopo di stimolare le istituzioni affinché si porti a termine il percorso per attivare finalmente la zona fiscale agevolata nell'isola prevista dalle normative vigenti.

A scrivere sono il consigliere comunale Vanni Sanna, la dott.ssa Rosaria Randaccio, l'avvocato Mario Caria, Maria Antonietta Uras, l'avvocato Piero A. Sanna e il dott. Marcello Argiolas. La Pec è indirizzata al presidente della Sardegna Christian Solinas, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Gli scriventi sollecitano il completamento del percorso avviato qualche anno fa. Nel dettaglio, si chiede alla Regione un incontro immediato con tutte le istituzioni coinvolte per attivare immediatamente la zona franca integrale; al presidente Conte la comunicazione alla commissione doganale europea per aggiungere la Sardegna tra le zone extra-doganali, al presidente della Repubblica Mattarella di vigilare.

Nel caso le istituzioni non si muovessero, il prossimo passo definitivo è la Corte Europea. Di seguito riportiamo integralmente il documento.

OGGETTO: Istanza per l’attivazione della Zona Franca Integrale e/o Extradoganale in Sardegna.

Illustrissimi Signori Presidenti e Assessori in indirizzo, in relazione all’oggetto, a seguito di accurati studi e ricerche inerenti l’iter normativo-procedimentale concernenti anche la preposta Commissione Europea, i sottoscritti:

-Dott. Vanni Sanna (Consigliere Com.le e Capogruppo del Comune di OLBIA)

-Dott.ssa M. Rosaria Randaccio (Ex Dirigente dell’Intendenza di Finanza - CAGLIARI)

-Avv. Mario Caria (Patrocinante in Cassazione e nanti le Magistrature Superiori - ALGHERO)

-Maria Antonietta Uras (Sindaco di GIAVE – (SASSARI)

-Avv. Piero A. Sanna (Avvocato e libero professionista - OLBIA)

-Dott. Marcello Argiolas (Tributarista e Revisore dei Conti - CAGLIARI)

In punta di diritto espongono dettagliatamente l’inversa piramide giuridico-normativa, nel rigoroso ordine cronologico, così come di seguito:

PREMESSO CHE:

1)-Il secondo Comma dell’Art 1 della legge doganale 1424/1940, al primo e ultimo Capoverso prevedono, testuale: << Sono considerati fuori dalla linea doganale : i Punti e i Depositi Franchi >>.

2)-Il secondo Comma dell’Art. 12 dello Statuto Speciale Sardo, istituito con Legge Costituzionale n. 3del 26 febbraio 1948 prevede , testuale: <<Saranno istituiti nella Regione Punti franchi >>.

3)-Il Trattato di Roma istitutivo della CEE del 25 marzo 1957, all’Art. 92 terzo Comma lett. a) espressamente prevede: << Possono considerarsi compatibili con il mercato comune :

a)-gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottooccupazione >>.

4)-Sempre il Trattato di Roma del 25 marzo 1957, in special modo, all’Art. 234 segnatamente prevede, testuale:

<< Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all’entrata in vigore del Trattato stesso, tra uno o più stati membri da una parte e uno o più stati terzi dall’altra >>.

5)-L’Art. 2del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, tra le altre, espressamente conferma - nella sostanza- il contenuto della precedente legge doganale 1424/1940, testuale:

<< Sono assimilati ai territori extra-doganali i depositi franchi, i punti franchi e gli altri analoghi istituti, di cui agli articoli 132, 164, 166 e 254 >> .

6)-L’Art. 1 del D.Lgs 75 del 22 aprile 1998, in attuazione dell’Art. 12 dello Statuto Speciale Sardo, ha istituito in Sardegna le ZONE FRANCHE, testuale : << Sono istituite nella Regione Zone Franche, secondo le disposizioni di cui ai Regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione) , nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti e aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili >>.

7)-La nota Sentenza della CORTE di GIUSTIZIA EUROPEA, già dal 06 settembre 2006, decise sulla Zona Franca Extraterritoriale di MADEIRA (SPAGNA) sentenziando come segue, testuale:

Tuttavia, in base al punto 4.16.2 dei detti orientamenti, nelle regioni ultra-periferiche che beneficiano della deroga di cui all'art. 87, n. 3, lett. a) e e), CE possono essere autorizzati aiuti che non siano simultaneamente decrescenti e limitati nel tempo, se contribuiscono a compensare i costi addizionali dell'esercizio dell'attività economica inerenti ai fattori di cui all'art. 299, n. 2, CE, la cui persistenza e il cui cumulo nuocciono gravemente allo sviluppo di tali regioni.

L'art. 87, n. 1, CE vieta gli aiuti che «favoriscono talune imprese o talune produzioni», vale a dire, gli aiuti selettivi (v. sentenza 15 dicembre 2005, causa C-66/02, Italia/Commissione, Racc. pag. I-10901, punto 94). È, tuttavia, giurisprudenza costante che la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra imprese e, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (v. in questo senso, sentenze 2 luglio 1974, Italia/Commissione, cit., punto 33, e 15 dicembre 2005, causa C-148/04, Unicredito Italiano, Racc. pag. I-11137, punto 51).

8)-Il Trattato UE di LISBONA del 2007, anche in ossequio e in conseguenza della Sentenza della Corte di Giustizia Europea, con l’Art. 174 ( Ex Art. 158 del TCE ) ha ampliato come segue, testuale:

<< Per promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l’Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite>>.

<< Tra le regioni interessate, un’attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demo grafici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna >>.

La Regione Sardegna, in forza quanto sopra, rientrava ieri tra quelle interessate al provvedimento e vi rientra a maggior ragione oggi, (Insulare e con bassissima densità demografica).

9)-La Legge Regionale 25 luglio 2008, n. 10 - Art.1 - Lett. d) , specificamente, ha rimesso alla Giunta Regionale su proposta dell’Ass.re all’industria e previo parere della preposta Commissione Regionale, la competenza di promuovere l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 1998, n. 75, attivando idonea procedura per l'istituzione di una Zona Franca in ciascuno degli ambiti previsti dal predetto decreto legislativo e promuovere analoga iniziativa perché tali disposizioni SIANO ESTESE per l'istituzione di una Zona Franca nelle aree di competenza di tutti i consorzi industriali provinciali di cui all'articolo 3, OVVERO ALL’INTERO TERRITORIO REGIONALE DELLA SARDEGNA composto, com’è noto, da BEN n. 243 AREE INDUSTRIALIdelle quali: N. 8 Consorzi Industriali Provinciali comprendenti al loro interno:

- N. 222 P.I.P.

- N. 5 Consorzi Z.I.R. e

- N. 8 Incubatori d’Impresa

10)-LA DIREZIONE REGIONALE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE, già dal 2001, si era espressa infatti FAVOREVOLMENTE NEL MERITO DICHIARANDO CHE: ai sensi del succitato D.Lgs. n. 75/1998, L’INTERO TERRITORIO DELL’ISOLA DELLA SARDEGNA DOVESSE VENIRE INDIVIDUATO COME ZONA FRANCA EXTRATERRITORIALE analogamente ai territori dei Comuni di Livigno e Campione d’Italia data la loro particolare posizione geografica, così come accordato anche a tutti i territori dell’Unione Europea posti in analoga situazione geografica.

11)- Entro tale quadro normativo assumono una particolare importanza le recenti novità introdotte dal NUOVO CODICE DOGANALE COMUNITARIO N. 450/2008 che, ai sensi dell’art. 188, è stato reso definitivamente operativo GIA’ dal 1° Novembre 2013 (ex 24 giugno 2013..!!!).

12)-PER QUANTO SOPRA e cogliendo ALTRESI’ , si badi bene, la forte e determinata istanza di molti cittadini, dei Sindaci e di oltre 240 Consigli Comunali della Sardegna, Il Presidente della R.A.S. pro-tempore Ugo Cappellacci, con Deliberazioni e Note formali che seguono - COMUNICATE PERFINO ALLA COMMISSIONE DOGANALE EUROPEA - ASSUNSE UNA POSIZIONE CHIARA PER OTTENERE la modifica dell’art. 4 del Regolamento doganale comunitario 450/2008 che sancisca la condizione di extra-doganalità del nostro territorio Regionale, quale presupposto essenziale per avviare la zona franca integrale.

Le Deliberazioni e Note formali comunicate alla Commissione UE sono le seguenti:

12-a)-Delibera di G.R. N. 8/2 del 07/02/2013 che conferisce mandato al Presidente per il formale inoltro ai competenti uffici della Commissione europea e alle Autorità doganali coinvolte della comunicazione riguardante la attivazione del regime doganale di zona franca della Sardegna esteso a tutto il territorio regionale con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell’Isola di Sardegna e delle sue isole, affinché gli stessi uffici procedano ai conseguenti adempimenti legali di competenza e alla pubblicazione nella GUCE, anche e specificamente, ai fini della modifica dell’art. 4 del Regolamento CE n. 450/2008);

12-b)-Delibera di G.R. N. 9/7 del 12/02/2013 laddove:

-Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 313 del 27 luglio 2001 ove si afferma che non spetta allo Stato modificare, integrare o dare esecuzione alle norme di attuazione delle leggi istitutive delle Regioni a Statuto speciale e che la competenza programmatoria dello Stato non può mai giungere a compromettere o limitare l’autonomia regionale.

-Richiamati gli orientamenti giurisprudenziali elaborati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (per tutte, Corte di Giustizia C – 88/03 del 6 settembre 2006, “Azzorre”) in tema di fiscalità territoriale agevolata.

SI DELIBERA di rendere IMMEDIATAMENTE OPERATIVE sul territorio dell’INTERA ISOLA le prerogative già individuate nel Regolamento CE n. 2913/1992 e nel relativo Regolamento di attuazione n. 2454/1993, entrambi richiamati nel D.Lgs. n. 75/1998, con perimetrazione coincidente con i confini naturali dell’isola e delle sue isole minori circostanti, anche al fine di procedere alla modifica dell’art. 4 del Regolamento n. 450/2008, inserendo nello stesso articolo il territorio dell’isola della Sardegna e delle sue isole minori circostanti quale territorio extradoganale dell’Italia.

13)-Con Nota Prot. 0000909/2013 INVIATA il 12/02/2013 al Presidente della Commissione Europea, al Presidente del Parlamento Europeo, al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, al Ministro dello Sviluppo economico, il Pres.te Cappellacci COMUNICO’ espressamente che il regime di Zona Franca e quello Extradoganale, sarebbe stato reso operativo ed attivato entro il termine perentorio del 24 giugno 2013.

14)- Il Presidente della COMMISSIONE DOGANALE EUROPEA HEIN ZOUREK, VISTE le N. 2 Delibere e la Comunicazione INVIATE dal Pre.te Cappellacci R I S P O S E , con Sua lettera Prot. N. 361489 taxud.a.2. (2013) del 12 marzo 2013 COME SEGUE, testuale:

<<La Commissione non ha facoltà di trattare le richieste, formulate da una Regione di uno Stato membro, intese a modificare il campo geografico di applicazione della legislazione doganale dell’Unione (cioè il Territorio Doganale dell’Unione) adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Richieste di questo tipo possono essere presentate unicamente dagli Enti Governativi competenti>>.

<< Analogamente, la Commissione non ha facoltà di trattare domande riguardanti l’istituzione di Zone Franche. In effetti, come disposto dall’Art. 167, paragrafo 1 del Codice Doganale, le Zone Franche possono essere designate dagli Stati membri senza l’intervento della Commissione.Tuttavia, a norma dell’Art. 802 delle disposizioni di applicazione de Codice Doganale, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione l’elenco delle Zone Franche esistenti e operanti>>.

15)- Il Presidente Cappellacci quindi, CONCLUSIVAMENTE, con ULTERIORE Delibera n. 39/30 del 26 settembre 2013, NEL CONFERMARE L’ATTIVAZIONE DELLA ZONA FRANCA EXTRADOGANALE PER TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE, HA DELIBERATO QUANTO SEGUE, testuale:

-CHE nel frattempo è intervenuta la decisione del Parlamento europeo che ha adottato il codice doganale dell’Unione n: 450/2008, un atto dovuto che completa un iter procedurale complesso avviato con la proposta fatta dalla Commissione europea al Parlamento ed al Consiglio fin dal 20 febbraio 2012, la cui entrata in vigore, ai sensi dal recente Regolamento (UE) n. 528/2013 del 12 giugno 2013, viene fissata al 1° novembre 2013.

-CHE nel prendere atto degli esiti dei tavoli territoriali chiamati consultazione, informa la Giunta regionale che, in maniera evidente, le proposte pervenute dai territori configurano una sostanziale copertura dell’intero territorio regionale, rendendo nei fatti superate e inapplicabili le previsioni di delimitazione per punti franchi, così come previste dal D.Lgs. n. 75/1998 che, peraltro, comporterebbero un ingente dotazione di risorse finanziarie per la realizzazione delle perimetrazioni.

-Di proseguire e reiterare le azioni nei confronti dello Sato Italiano affinché lo stesso formalizzi l’istanza all’Unione Europea volta ad ottenere l’extra-doganalità di tutto il territorio della Sardegna (zona franca integrale) conseguibile o con la modifica/integrazione del codice doganale europeo, aggiungendo la Sardegna agli altri territori extra-doganali individuati dallo Stato italiano, ovvero dando seguito a quanto previsto dal medesimo codice in materia di determinazione delle zone franche dove si stabilisce che “Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità dell’Unione a zona franca…e per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l’area interessata e i punti di entrata e di uscita”;

-Di proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, interpretando estensivamente il D.Lgs. n. 75/1998e con riferimento allo Statuto Sardo, fatto salvo dal diritto internazionale come anche espressamente previsto dall’Art. 234 del Trattato di Roma, una unica perimetrazione dell’intero territorio regionale quale coincidente con i confini naturali dell’isola e delle sue isole minori circostanti;

-Di dare mandato all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio di avviare, in stretta collaborazione con il Consiglio regionale, le procedure volte alla modifica dell’art. 12 dello statuto regionale.

Il Presidente, pertanto, ribadisce che l’obiettivo della Giunta regionale resta quello della zona franca integrale, intendendo con essa non solo i vantaggi di natura doganale e al consumo, propri della extradoganalità di tutto il territorio regionale, ma anche gli ulteriori vantaggi di natura fiscale ottenibili con la fiscalità di vantaggio, sul modello già in vigore in altri territori europei, e che spetta adesso allo Stato adempiere alle richieste avanzate dalla Regione.

In caso di inerzia dello Stato, la Regione è pronta ad attivare ogni possibile azione in difesa delle proprie prerogative.

A tal fine, inoltre, sottolinea il Presidente, essendo in gioco la difesa dei principi cardine, sanciti in sede europea dall’art. 174 del Trattato di Lisbona, riguardanti la riduzione dei divari tra i territori ed il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, per ottenere il rispetto di questi principi e dei diritti che da esso discendono per la Sardegna, la Regione è anche pronta a ricorrere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

CONSIDERATO CHE:

16)- la Zona Franca Integrale Extradoganale, come ampiamente previsto dalle PRE-VIGENTI norme Costituzionali ed Europee, SPETTA ALLA SARDEGNA BEN PRIMA di quanto contemplato nel 2007 dagli Artt. nn° 174 e 175 del Trattato di Lisbona;

17)- SPETTA all’attuale Giunta e al Consiglio Regionale, nel rispetto dei sacrosanti diritti dei Sardi, il compito di REITERARE e/o RINNOVARE e quindi COMUNICARE alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Delibera di attivazione della Zona Franca Integrale al consumo;

18)-SPETTA TUTTAVIA AL GOVERNO NAZIONALE la NECESSARIA comunicazione alla preposta Commissione Doganale UE FINALIZZATA AD AGGUNGERE LA SARDEGNA NELL’ELENCO DELLE ZONE FRANCHE EXTRA-DOGANALI ITALIANE, integrando l’Art. 4 del Reg. Dog. 454/2008--2013;

19)-Nel caso di INERZIA da parte delle Regione (mancata comunicazione al Governo), verificata laVIGENZAdella Delibera di Attivazione della G.R. N. 39/30/2013 richiamata in ultimo nella Premessa,I POTERI SOSTITUVI spettano, per la Comunicazione al Governo, a una o più Amministrazioni Comunali della Sardegna evidentemente interessate. Ciò ai sensi dell’Art. 118 Costituzione, ultimo capoverso, testuale: << Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà >>.

RATIO LEGIS: Con la riforma Costituzionale del 2001 il legislatore ha scelto di attribuire le funzioni amministrative sulla base delprincipio di sussidiarietà verticale cioè attribuendole, prima di tutti, ai Comuni in quanto Enti più vicini ai cittadini e, quindi, meglio in grado di realizzarne gli interessi.

20)-Nel caso INVECE di INERZIA da parte del Governo (mancata comunicazione alla Commissione UE), I POTERI SOSTITUVI spettano, per la Comunicazione alla Commissione UE, alla Regione e/o ad una o più Amministrazioni Comunali della Sardegna evidentemente interessate. Ciò ai sensi dell’Art. 120 della Costituzione, così come interpretato dalla Sentenza di Corte Costituzionale n. 43/04 qui di seguito in stralcio, testuale:

<< “”Ma l’articolo 120, secondo comma, non può essere inteso nel senso che esaurisca, concentrandole tutte in capo allo Stato, le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi. In realtà esso prevede solo un potere sostitutivo straordinario, in capo al Governo, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi esplicitamente indicati, mentre lascia impregiudicata l’ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili dalla legislazione di settore, statale o regionale, in capo ad organi dello Stato o delle Regioni o di altri enti territoriali, in correlazione con il riparto delle funzioni amministrative da essa realizzato e con le ipotesi specifiche che li possano rendere necessari”” >>.

Ciò anche ai sensi dell’Art. 117 Costituzione comma 4, Testuale:

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e leProvince autonomedi Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degliatti normativi comunitarie provvedono all'attuazione e all'esecuzione degliaccordi internazionalie degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite daleggedello Stato, che disciplina le modalità di esercizio delpotere sostitutivoin caso di inadempienza.

Infine, l’Art. 52 dello Statuto Sardo, deve intendersi integrato dalle più ampie competenze attribuite alle Regioni per quanto riguarda la competenza legislativa concorrente in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea e di commercio con l'estero (articolo 117 comma terzo Cost.), la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea (articolo 117 comma quinto Cost.), la conclusione di accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato

(articolo 117 comma nono Cost.).

21)-In conseguenza di quanto esposto ai capi 19)e 20)che precedono, per effetto della mancata comunicazione da parte del Governo Nazionale alla Commissione UE della Delibera di Attivazione di G.R. N. 39/30/2013, il Presidente della R.A.S. succeduto all’On.le Cappellaci, On.le Pigliaru (2014/2019) avrebbe potuto agire - già dal 2014 - con i “Poteri Sostitutivi”, oppure adire alla Corte di Giustizia Europea per ottenere quanto spettante alla Sardegna e all’Italia.

VISTA:

l’attuale gravissima crisi economica-sociale-occupazionale, purtroppo acuita dal COVID-19, la sacrosanta istituzione della Zona Franca Extradoganale nell’Isola, oltre a salvare la Sardegna, contribuirebbe non poco a salvare l’Italia: è noto infatti che l’Italia sia l’unica Nazione di rango dell’Unione Europea a NON disporre di tale istituto e anche per questo motivo gli imprenditori Italiani sono costretti a delocalizzare le proprie aziende all’estero per essere competitivi e/o non fallire a causa della esorbitante pressione fiscale, compromettendo così la creazioni di migliaia di posti di lavoro e dunque il futuro dei Nostri giovani.

CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO i sottoscritti, con l’urgenza che il caso merita, cortesemente CHIEDONO:

a)-Alla REGIONE SARDEGNA: Un incontro in Cagliari a luglio con le Istituzioni Reg.li in indirizzo e

una Delibera di G.R. per l’immediata Attivazione della ZONA FRANCA

Extradoganale, sulla scorta della Delibera di G.R. n. 39/30/2013.

b)-Al Pres.te del CONSIGLIO dei MINISTRI: La conseguente Comunicazione alla Comm.ne Doganale

della UE della Delibera R.A.S. di cui sopra per aggiornare

l’Art. 4 del Reg. Doganale n. 454/2008---2013 e quindi

aggiungere la Sardegna tra le Zone Extradoganali Italiane.

c)-Al PRESIDENTE della REPUBBLICA:di vigilare l’iter burcocratico-procedimentale di cui sopra,

tutelando il Diritto Costituzionale dei Sardi e della intera

Nazione.

In attesa di cortese e sollecito riscontro nel merito, Si porgono distinti e ossequiosi Saluti.

Olbia, li 30/06/2020