Friday, 10 July 2026
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Pubblicato il 10 July 2026 alle 07:00
Loiri Porto San Paolo. La vicenda di Cala Finanza non è destinata a chiudersi in breve tempo. Nonostante la struttura di missione in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia ritirato l'autorizzazione unica Zes rilasciata a febbraio, c'è ancora e ci sarà ancora molto da scrivere anche per via dei vari ricorsi attualmente pendenti al Tribunale amministrativo della Sardegna. Mentre si è in attesa delle mosse della società proponente, Tavolara Bay Srl, contro il ritiro dell'autorizzazione Zes, si può certemente affermare che i percorsi attivi più importanti all'interno della giustizia amministrativa sono due: quello avviato dalla Regione Sardegna e dal Gruppo di Intervento Giuridico che verrà discusso a febbraio 2027, e quelli promossi da Tavolara Bay contro il Comune di Loiri Porto San Paolo. Sul primo non c'è molto da dire perché bisogna aspettare qualche mese, sui secondi invece sì.
I ricorsi di Tavolara Bay sono infatti due: il primo è del 30 aprile 2026, il secondo è del primo luglio 2026. Partiamo dal più recente, quello che si è - per così dire - innestato a cavallo della revoca della delibera 50 del Comune di Porto San Paolo e della revoca dell'autorizzazione Zes. I temi di questo ricorso sono legati al mutamento di destinazione d'uso di Villa Joy (da residenza a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande) e l'installazione di strutture temporanee per degli eventi estivi. Pomo della "discordia", i provvedimenti interdittivi emessi dal Comune di Loiri Porto San Paolo.
Il primo luglio, il giudice Tito Aru ha emesso un decreto cautelare che ha accolto parzialmente le doglianze di Tavolara Bay e ha così fissato l'udienza per l'esame collegiale (che si svolgerà il prossimo 29 luglio). Il TAR ha accolto la richiesta della società ricorrente per quanto riguarda il posizionamento delle strutture temporanee che, al momento, rimangono esattamente dove sono. I motivi di questa scelta, cioè di sospendere il provvedimento interdittivo emesso dal Comune di Loiri Porto San Paolo, sono piuttosto lapalissiani: il Tar ha riconosciuto che l'estate è già iniziata e impedire lo svolgimento degli eventi causerebbe un danno economico immediato e non recuperabile; il giudice amministrativo ha anche analizzato la disciplina urbanistica e la disciplina paesaggistica, le quali permettono entrambe opere precarie e temporanee destinate a esigenze contingenti, a patto che siano rimosse entro 120 giorni.
Lo stesso giudice ha rigettato la richiesta di sospensiva del provvedimento interdittivo sul cambio di destinazione d'uso di Villa Joy. La società aveva presentato una SCIA per iniziare la sua attività, ma senza realizzare opere strutturali. Il Comune ha bloccato la pratica e per il TAR questo blocco è legittimo. Il Tar individua, anche in questo caso, tre motivazioni chiave: il vincolo della zonizzazione H2 che, secondo le norme di attuazione del Puc, non prevede generalmente il cambio di destinazione d'uso; anche se le stesse NTA prevedono una deroga per "valorizzaizone e fruizione dell'ambiente e del paesaggio", il provvedimento interdittivo rientra per il TAR nella discrezionalità tecnica del Comune; la pressione antropica che, con il cambio di destinazione d'uso, potrebbe aumentare all'interno di un area delicata.
Il prossimo 29 luglio si discuterà in modo approfondito di questi temi: poiché tutto è avvenuto a cavallo della doppia revoca, ci sarà da capire il valore amministrativo dell'autorizzazione unica Zes.
Passiamo al primo ricorso, che risale al mese di aprile. In questo caso, la società Tavolara Bay ha fatto ricorso contro un'ordinanza di demolozione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune di Loiri Porto San Paolo. Il tribunale amministrativo della Sardegna ha accolto l'istanza di sospensione richiesta dalla società ricorrente. Possiamo riassumure la decisione del tribunale in questo modo. In prima istanza ricorre la cosiddetta "parvenza di fondatezza", cioè i giudici amministrativi ritengono che le ragioni della Tavolara Bay possano considerarsi non infondate. Il Comune potrebbe aver compiuto due errori: non differenziando le opere considerate abusive che, invece, potrebbero sottostare regimi legislativi diversi; il non aver considerato gli effetti giuridici dell'autorizzazione unica Zes 74/2026.
In secondo luogo, per i giudici amministrativi esiste il rischio di danno grave e irreversibile: la società può anche ottemperare alla richiesta di demolizione, ma se poi dovesse vincere il ricorso, avrebbe subito un danno grave. Infine, bisogna bilanciare gli interessi: per il tribunale amministrativo è meglio mantenere la situazione immutata così com'è fino al giudizio di merito. Per questi tre motivi, il Tar ha sospeso l'ordinanza di demolizione: la discussione di meritio è fissata per il prossimo 11 novembre 2026.
Già solo esaminando questi due ricorsi si capisce quanto è complessa la vicenda e quanto, probabilmente, se ne parlerà ancora.
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