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Apulia Srl e Diga Liscia, Tar Sardegna: omissione arresto Pura Defluit giustifica esclusione da gara

Apulia Srl e Diga Liscia, Tar Sardegna: omissione arresto Pura Defluit giustifica esclusione da gara
Apulia Srl e Diga Liscia, Tar Sardegna: omissione arresto Pura Defluit giustifica esclusione da gara
Angela Galiberti

Pubblicato il 16 October 2020 alle 14:29

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Secondo il TAR Sardegna, l'arresto dell'ex amministratore delegato Apulia avrebbe dovuto essere elencato nei documenti di gara

Olbia, 16 ottobre 2020 - La nostra inchiesta sugli appalti avvenuti nel territorio olbiese-gallurese continua e si arricchisce di un nuovo capitolo, questa volta grazie al Tar della Sardegna che era chiamato a pronunciarsi sul ricorso presentato dall'Apulia Srl (l'azienda pugliese finita in gestione straordinaria tra il 2018 e il 2019 per un'inchiesta del 2017 su presunti appalti pilotati in Puglia, nonché azienda esecutrice negli appalti di via Redipuglia e pista ciclabile Cipnes) contro il Consorzio di Bonifica della Gallura. Il Tar della Sardegna, per quel che concerne l'esclusione dalla gara, ha dato ragione all'ente consortile gallurese per aver omesso i fatti concernenti l'inchiesta Pura Defluit (luglio 2017) e in particolare l'arresto dell'allora amministratore delegato Salvatore Fatigati e il successivo procedimento penale.

La scorsa primavera, anno 2020, il Consorzio di Bonifica aggiudica alla RTI Perino-Luppu un grosso appalto per il rifacimento e risanamento del canale adduttore alimentato dalla diga del Liscia: parliamo di un appalto del valore di poco meno di 15 milioni di euro. Come seconda classificata vi era la Rti Apulia Srl-Delta Lavori Spa che decide di chiedere il riesame in autotutela dell'esito della gara al Consorzio evidenziando l'esistenza di tre vizi che "avrebbero giustificato l'esclusione del RTI primo classificato" (Det. 45 del 30/4/2020 CBG). In questo contesto arriva la segnalazione (come si legge nella det. 45) di alcuni articoli di stampa relativi all'inchiesta Pura Defluit: l'indagine della Procura di Bari iniziata nel 2015 in seguito alla denuncia del vicesindaco di Acquaviva delle Fonti e culminata nel 2017 con l'arresto di diverse persone, tra le quali l'allora a.d. dell'Apulia Srl e con la decisione, da parte di Anac e Prefetto di Bari, di sottoporre tale azienda alla misura anticorruttiva della gestione straordinaria per l'appalto del teatro di Acquaviva.

In seguito alla segnalazione, il Consorzio di Bonifica avvia le sue verifiche e dà il via auna interlocuzione chiedendo all'azienda pugliese tutti gli incartamenti sulla vicenda per valutare opportunamente la situazione. Alla fine di tutta la procedura, l'ente consortile esclude il raggruppamento Apulia Srl-Delta Lavori Spa e fa una segnalazione all'Anac (Autorità Anti Corruzione)

La vicenda, come avevamo preannunciato in uno dei capitoli precedenti, è approdata al Tar della Sardegna il 16 settembre 2020: due giorni fa è stata pubblicata la sentenza con la quale il tribunale amministrativo, per quel che concerne l'esclusione dalla gara, dà ragione al Consorzio gallurese.

Secondo il ricorso presentato dall'azienda pugliese, l'ente consortile non aveva il diritto di escludere la Rti capeggiata da Apulia Srl e non aveva il diritto di procedere all'escussione della polizza. Il Tar sardo ha dato ragione al ricorrente solo per quel che concerne la polizia: sul resto sposa in toto quanto fatto dall'ente gallurese.

Scrive il Tar nella sentenza 562/2020: "Nel partecipare alla gara per cui è causa la capogruppo APULIA S.r.l. ha compilato il DGUE barrando la casella NO riferita ai singoli requisiti di cui all’art. 80, comma 5, D.lgs. 50/2016, rispetto alla lettera c), alla lettera c-bis) ed alla lettera f-bis). Quanto attestato dalla capogruppo APULIA s.r.l. nel DGUE, nell’apposita “Dichiarazione di assenza motivi di esclusione (art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)” rispetto ai requisiti di cui all’art. 80, comma 5, alle lettere c), c bis), c-ter) ed f-bis) è stato tuttavia smentito dai fatti, dalle circostanze e dai provvedimenti, che sono stati contestati al R.T.I. dalla Stazione appaltante con la nota prot. n. 1008/2020 del 16 aprile 2020".

Al punto 8 il Tar precisa: "Ogni partecipante alla procedura, dunque, non deve omettere, né in sede di presentazione della domanda, né in corso di gara, alcuna delle dichiarazioni che consentano all’Amministrazione di verificare la sua affidabilità morale, trasmettendole tutta la documentazione necessaria a compiere il relativo accertamento. Viceversa, omettendo di dichiarare l’esistenza di tale procedimento penale, peraltro certamente rilevante, la ricorrente ha privato la stazione appaltante di un elemento conoscitivo idoneo ad influenzare le decisioni sulla sua ammissione alla procedura, in punto di valutazione circa l’insussistenza di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità ed affidabilità. Del resto, il tentativo di condizionare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante ben può essere azionato non solo attraverso la fornitura di informazioni false e fuorvianti ma anche con l’omissione delle necessarie dovute informazioni ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione".

Il Tar sardo sposa il principio per cui le cause di esclusione elencate nell'ormai celebre articolo 80 del decreto legislativo 50 del 2016 sono meramente esemplificative e non escludono altri fatti che la stazione appaltante può trovare rilevanti. "In questo quadro, come è stato osservato, il rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale, al pari dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell'amministratore della società interessata, ancorché non espressamente contemplati quale causa di esclusione dalle norme che regolano l’aggiudicazione degli appalti pubblici, può incidere sulla moralità professionale dell’impresa con la conseguente legittimità di un provvedimento di esclusione che, previa adeguata motivazione, ne abbia vagliato l’incidenza negativa sulla moralità professionale del concorrente", spiega il giudice del TAR Sardegna.

Clicca qui per la sentenza integrale pubblicata dal TAR Sardegna con gli omissis per la privacy

E ancora: "Dalla lettura dei provvedimenti impugnati, infatti, si evince chiaramente che la stazione appaltante non ha dubitato dell’integrità della concorrente solo per il fatto che non le aveva prontamente comunicato l’esistenza del procedimento penale in corso ma per il contenuto e le motivazioni dei provvedimenti ad esso seguiti (con particolare riferimento al decreto del Prefetto di Bari del 19 gennaio 2018), che hanno fatto far venir meno il vincolo fiduciario che costituisce legame indispensabile tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico. Invero la gravità del fatto contestato in sede penale, unitamente al rischio che tale condotta di reato comprometta il ragionevole affidamento in ordine all’esecuzione del contratto, rappresentano infatti elementi sulla base dei quali la stazione appaltante ha ritenuto integrato l’effetto escludente dell’omissione dichiarativa ad opera dell’impresa".

Il Tar sardo si è espresso anche su un altro aspetto, cioè sull'obbligo di dichiarare l'arresto dell'ex amministratore delegato Salvatore Fatigati benché non ricopra più quella carica ormai da tempo. Basandosi sul principio dell'immedesimazione organica (che consente l'imputazione all'ente delle azioni poste in essere dai propri organi nel suo interesse), il Tar afferma che "Ne consegue la sussistenza dell’obbligo dichiarativo in questione, in relazione ai fatti contestati e oggetto di procedimento penale e di ordinanza di custodia cautelare disposti nei confronti del sig. Salvatore Fatigati per i fatti ascritti allo stesso quale (all’epoca) amministratore della società APULIA. Acclarata la sussistenza dell’obbligo dichiarativo in merito alla vicenda penale di cui sopra e ai fatti sottesi agli stessi, occorre esaminare le conseguenze discendenti da tale omissione. Ad avviso del Collegio l’omessa indicazione di circostanze anche solo astrattamente idonee a rilevare ai fini dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e la correlata violazione dei sottesi principi di correttezza e leale cooperazione costituiscono di per sé un motivo di esclusione dalla procedura dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f), del D.Lgs. n. 50 del 2016"..

Il tutto è stato sostenuto dal Tar in base a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Ora si aspetta il pronunciamento dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, a cui è pervenuta la segnalazione del Consorzio di Bonifica della Gallura.

Per quanto dichiarato tramite sentenza dal Tar della Sardegna, ribadiamo le nostre domande al Comune di Olbia e al Cipnes, le quali hanno l'Apulia Srl come azienda esecutrice all'interno di due importanti appalti: la riqualificazione di via Redipuglia e la pista ciclabile fotovoltaica:

  • Il Comune di Olbia e il Cipnes sono a conoscenza dell'inchiesta Pura Defluit che ha portato all'arresto dell'ex ad Apulia Srl e alla successiva gestione straordinaria e temporanea di tale azienda dal gennaio 2018 al gennaio 2019 per l'appalto del teatro di Acquaviva delle Fonti e del realtivo procedimento giudiziario?

Facciamo notare, inoltre, un altro aspetto: la minoranza del Comune di Olbia aveva annunciato un accesso agli atti a cui il Comune di Olbia ha risposto così: "Si precisa che tutta la documentazione relativa alle obbligatorie verifiche post gara previste dalla vigente normativa non può essere allegata per rispetto sulla privacy". Il dirigente, ing. Antonio Zanda, precisa che "la documentazione può esser visionata presso l'ufficio del RUP". A questo bisogna aggiungere che si è parlato in Consiglio Comunale del cantiere di via Redipuglia, ma nessuno ha sollevato la questione.

Capitolo 1 - Olbia, via Redipuglia e Apulia Srl: un'ombra sull'appalto a causa di un'inchiesta in terra pugliese

Capitolo 2 - Non solo Comune di Olbia, anche il Cipnes: Apulia Srl azienda esecutrice della pista ciclabile fotovoltaica da 5,5 milioni di euro

Capitolo 3 - Apulia Srl e Pura Defluit: ecco perché è finita in straordinaria gestione, cosa dicono le carte pubbliche

Capitolo 4 - Il "gruppo" Fatigati dell'Apulia in un terzo appalto olbiese: il ponte di via Petta

Capitolo 5 - Il consorzio di Bonifica della Gallura esclude l'ati capeggiata da Apulia da una gara d'appalto citando Pura Defluit

Apulia chiede rettifica e "minaccia" richiesta danni

Capitolo 6 - Apulia e Abbaoa: un contratto rescisso e la terra "mancante"