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Cala Finanza: il ricorso al Tar potrebbe non risolvere del tutto il problema

Per la Zes serve (serviva?) il ricorso alla Corte Costituzionale

Cala Finanza: il ricorso al Tar potrebbe non risolvere del tutto il problema
Cala Finanza: il ricorso al Tar potrebbe non risolvere del tutto il problema
Angela Galiberti

Pubblicato il 26 June 2026 alle 05:00

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Loiri Porto San Paolo. La vicenda Cala Finanza non è chiusa: lo ha testimoniato il consiglio comunale di ieri, che ha anticipato i temi della riunione di venerdì prossimo in cui si parlerà in modo approfondito del perché l'amministrazione Lai ha deciso di ritirare la delibera di novembe 2025 (che permetteva un cambio di zonizzazione urbanistica da H2 a F2). Che effetto avrà questo ritiro su tutta la pratica Zes avviata da Tavolara Bay? Lo scopriremo solo l'8 luglio, quando il tribunale amministrativo della Sardegna si riunirà per discutere del ricorso della Regione Sardegna proprio contro l'autorizzazione unica ottenuta a febbraio 2026. Il punto, però, è un altro: il ricorso al Tar, a favore o meno della Regione, risolverà il problema alla radice? Ovviamente non del tutto, perché il problema è a monte: nella stessa legge che istituisce la Zes unica e in chi la applica, la cabina di regia del Consiglio dei Ministri.

Dalle Zes regionali alla Zes unica

Le Zone economiche speciali non esistono dal 2023, anno dell'approvazione della legge sulla Zes Unica: esistono dal 2017, quando venne approvato il decreto legge numero 19. Le prime Zes sono state quelle della Campania e della Calabria. Nel corso degli anni, vennero aggiunte anche altre regioni, tra cui la Sardegna.

La differenza principale, e sostanziale, tra queste Zes regionali e la Zes unica sta nel livello della cabina di regia, perché le semplificazioni sono più o meno le stesse. Nella Zes regionale tutto avveniva nella regione stessa, cioè in una cabina di regia locale, vicina ai territori coinvolti dagli investimenti e vicina, quindi, alle persone che vivono in quei territori. Non una mano che cala dall'alto, dunque, ma un processo perfettamente calato nei luoghi.

Nella Zes unica questo livello regionale non esiste: esiste un'unica regia che ha sede nella Presidenza del Consiglio dei Ministri, è come se tutto fosse in mano al governo e in un certo senso lo è. Non è un caso che i casi più "controversi" siano arrivati proprio con la Zes unica. Casi come quello di Sardara, di Cala Finanza ma anche di Ostuni. Il comune denominatore è sempre lo stesso: pareri negativi degli enti locali, via libera dalla struttura ministeriale in capo alla Presidenza del Consiglio.

La sentenza del TAR Puglia che dà speranza

C'è una sentenza del Tar della Puglia che dà molta speranza ai comitati che si stanno occupando dei casi più controversi della Zes unica: è la numero 263 del 2026. Il caso trattato, però, riguarda un'autorizzazione non concessa per la realizzazione in una media struttura di vendita in una zona classificata E/1 rurale. Progetto, questo, estraneo anche al locale piano del commercio.

Il Tar della Puglia, nella sua sentenza, è stato estremamente chiaro, oseremmo dire cristallino. Come ricostruisce il giudice amministrativo, "l’istanza presentata dalla società ricorrente si pone in contrasto con le vigenti pianificazione urbanistica e programmazione commerciale, sia per la localizzazione in zona agricola, sia per la tipologia di media struttura (M3) che si vorrebbe realizzare".

Dopo aver ricostruito la vicenda, che ha visto i pareri negativi degli enti preposti, il tribunale afferma che: "Non v’è all’evidenza alcun automatismo tra la presentazione di una domanda di autorizzazione ZES e alcuna anelata variante urbanistica, che può nel caso conseguire se l’intervento sia conforme a tutti i requisiti e presupposti previsti dalle normative di settore e dalla programmazione del commercio. Peraltro, nella fattispecie concreta, si tratterebbe di incidere su un suolo, che è tipizzato E/1 zona rurale".

Sui pareri negativi: "Quanto alla legittimità della determinazione negativa della conferenza di servizi, va rilevato che hanno espresso parere negativo tutti gli entri territoriali coinvolti e portatori degli interessi prevalenti, afferenti all’ordinato assetto del territorio e delle attività ivi esprimibili, ossia il Comune di Ruvo di Puglia e la Regione Puglia nelle sue due strutture competenti per materia (Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, con due note del 17.12.2024 e del 6.5.2025, e il Dipartimento sviluppo economico, con nota del 17.12.2024). Mentre, altri pareri espressi (Vigili del Fuoco, ARPA, settore viabilità del Comune di Ruvo di Puglia) attengono a profili tecnici settoriali (prevenzione incendi, agenti fisici e viabilità), che possono assumere rilevanza non sull’an del progetto, bensì sul quomodo, e, dunque, esclusivamente nella fase successiva alla decisione inerente la realizzabilità della struttura. La Struttura di missione ZES ha quindi correttamente e logicamente ritenuto prevalente il peso dei pareri comunali e regionali, in quanto enti pubblici territoriali portatori degli interessi prevalenti e assorbenti ogni altra questione di dettaglio".

Per farla breve, dato che la richiesta era in contrasto con la pianificazione territoriale, l'autorizzazione non è stata data ed è giusto così. Per il Tar Puglia sembra pacifico che non ci sia alcuna "variante automatica" e che con tanti parei negativi si possa negare un'autorizzazione, eppure i casi più controversi conosciuti ci dicono l'esatto contratio. E la mancanza di trasparenza in questi procedimenti non aiuta.

Il vulnus, il Tar e... la Corte costituzionale

La sentenza è del Tar Puglia è certamente importante, ma non risolve il problema di fondo, cioè il vulnus rappresentato dall'articolo 15 del decreto legge che istituisce la Zes unica che recita, al comma 5, "Ove necessario, costituisce variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'intervento e comprende la valutazione d'impatto ambientale e i titoli abilitativi richiesti per la realizzazione e l'esercizio del progetto". La fregatura, se così si può chiamare, sta nel "ove necessario". Chi stabilisce quando è necessario? Chi decide quando dei pareri negativi non sono "prevalenti"? Chi decide quando il progetto "X" è di pubblica utilità? Se dobbiamo basarci su quanto visto per Cala Finanza, a decidere in ultima istanza sarebbe il Consiglio dei Ministri. In base a quali ragionamenti? Non è dato sapere. Se il cantiere per la vostra casa prevede una conferenza di servizi, viene data ampia pubblicità sull'albo pretorio del vostro comune: vedere per credere. Con la Zes, a fronte di contributi pubblici, il procedimento è veloce, ma non c'è una vera pubblicità del risultato. Solo una lista con una data, un codice di protocollo, il tipo di intervento (molto generico), il comune e la provincia.

Quindi, bene la sentenza del Tar della Puglia, ma gli altri casi controversi sono diversi: ecco perché la sentenza del Tar Sardegna sarà importante, ma forse potrebbe non essere risolutiva. Non solo perché potrebbe andare a sfavore della Regione, ma anche perché è una decisione che è cogente sul singolo caso. Quindi, tutte le volte che si presenterà un caso simile (in Sardegna, in Puglia, in Sicilia, etc), bisognerà fare un ricorso al Tar sperando che vada bene. L'unica strada risolutiva è il ricorso alla Corte costituzionale: così come il governo può ricorrere contro una legge regionale, parimenti una Regione può ricorrere contro lo Stato per una legge che considera incostituzionale perché viola le sue prerogative.

A stabilirlo è l'articolo 127, comma 2: ci sono però dei termini ristretti, cioè 60 giorni. Non si può più ricorrere contro la legge che ha istituito la Zes, ma sempre ai sensi della Costituzione si può ricorrere contro ogni "atto avente valore di legge dello Stato". Quindi, in teoria avrebbero potuto ricorrere anche contro l'autorizzazione unica approvata a febbraio 2026, ma anche in questo caso sono scaduti i 60 giorni. L'unico atto per il quale questo termine non è ancora scaduto è quello del 4 giugno 2026: il respingimento dell'opposizione formale della Regione Sardegna all'autorizzazione unica. I 60 giorni scadono ad agosto. Forse, l'ultima finestra per il conflitto di attribuzione è questa. 

Nel caso sardo, il conflitto di attribuzione è rafforzato dalla presenza dello Statuto, nel caso delle altre regioni è materia concorrente. Sicuramente, si può affermare che la Zes con quel "ove necessario" può andare in conflitto con le stesse leggi dello Stato, come il Codice urbani.