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Bianca, Cronaca

Troppi contagi: lockdown per Burcei

Situazione difficile in molti paesi

Troppi contagi: lockdown per Burcei
Troppi contagi: lockdown per Burcei
Olbia.it

Pubblicato il 14 January 2022 alle 17:59

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Burcei. In tanti paesi della Sardegna la situazione epidemiologica sta peggiorando, ecco perché alcuni sindaci decidono di emanare delle restrizioni. E' il caso di Burcei: il sindaco Simone Monni ha deciso di applicare un mini lock down al paese, le misure rimarranno in vigore per 10 giorni. Le limitazioni riguardano gli spostamenti, ma non solo. Ecco i dettagli.

 

IN RELAZIONE AGLI SPOSTAMENTI:

È vietato:

  • ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

E’ consentito:

  • il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • gli spostamenti per la cura e la visita di congiunti, anche al di fuori dal territorio comunale;
  • gli spostamenti, anche al di fuori del Comune, per la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale;
  • usare l’automobile con persone non conviventi purchè siano rispettate le precauzioni previste per il trasporto non di linea, ovvero presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina;
  • gli spostamenti fuori dal territorio comunale strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza qualora l’Istituto scolastico di riferimento non garantisca la modalità di didattica a distanza.

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI:

Sono sospese:

  • le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate,. con chiusura alle ore 20,00;
  • le attività di commercio ambulante e del mercato settimanale, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;

Sono consentite:

  • Le attività tramite i distributori “h24” dalle ore 05:00 fino alle ore 18:00;
  • Le attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar/pasticcerie/gelaterie) -
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE:

  • E’ sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze.
  • Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue: - dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;
  • dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili).
  • La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI ALLA PERSONA:

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.).

IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA

Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3 di cui al D.P.C.M. 02.03.2021, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale nel rispetto della distanza di almeno due metri.

IN RELAZIONE AI LUOGHI DELLA CULTURA E SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO:

Sono sospesi i servizi dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, comprese le biblioteche, anche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico anche all’aperto.

IN RELAZIONE ALLA DIDATTICA E ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE:

Sono sospese:

  • le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado. Resta salva la possibilità di svolgere l’attività con modalità a distanza;
  • le attività dei servizi educativi dell’infanzia, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché i servizi dell’infanzia, ludici e ricreativi formali e non; Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n.89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.