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Olbia: ecco il regolamento area camper, ma non per merito del Comune

Tutto merito della Regione Sardegna, ma soprattutto di un ricorso al TAR

Olbia: ecco il regolamento area camper, ma non per merito del Comune
Olbia: ecco il regolamento area camper, ma non per merito del Comune
Angela Galiberti

Pubblicato il 27 February 2026 alle 07:00

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Olbia. Gli olbiesi più attenti avranno colto una delle novità più importanti prodotte dall'ultimo consiglio comunale di Olbia: la nostra città si è finalmente dotata di un regolamento per l'individuazione di una zona camper, ma il merito non va dato al Comune. I più attenti si ricorderanno che nel 2025 (a giugno), l'amministrazione comunale aveva inaugurato in pompa magna una maxi area di sosta in zona Basa. Gli olbiesi ancora più attenti, e dotati di spirito critico, ricorderanno anche in che mega flop si è tramutata questa iniziativa, ma non poteva essere altrimenti: l'area aperta in zona Basa, infatti, non aveva incontrato il favore dei camperisti. Troppo lontana dal centro, troppo lontana da qualsiasi servizio (eccetto il centro commerciale) e sprovvista dei servizi essenziali di cui dovrebbe essere dotata un'area camper (anche per sosta breve).

Bisogna notare che i tanti episodi di "sosta selvaggia" che vedono protagonisti questo genere di turisti non sono generati solo dalla maleducazione (che in alcuni casi esiste), ma dall'assenza di una zona adatta. L'averla individuata in zona Basa non ha portato i frutti sperati e così l'amministrazione è dovuta correre ai ripari per due motivazioni.

La prima ha a che vedere con la normativa regionale: la legge regionale 16 del luglio 2017 e la legge regionale 7 dell'aprile 2022. Queste leggi regolano i criteri per la disciplina delle aree comunali attrezzate di sosta temporanea a fini turistici. La seconda, invece, riguarda un contenzioso aperto da una società (la Consu-Fim Srl) contro il Comune di Olbia dinanzi al Tar Sardegna. La Srl voleva aprire un'area parcheggio per caravan su un terreno di sua proprietà, in zona F (turistica). Alla prima richiesta, il Comune ha risposto che non c'era il regolamento apposito. Nel 2024, la società sollecita il Comune per approvare il regolamento in questione. Stando a quanto si legge nella sentenza del Tar Sardegna, la risposta del Comune è stata il silenzio ed è proprio l'illegittimità di questo silenzio che si è instaurato il contenzioso amministrativo.

Da parte sua, il Comune si è difeso asserendo di aver individuato un'area di sosta camper a Berchiddeddu nel Puc e di aver previsto una zona camper alla Basa. Per il Tar tutto questo è stato ritenuto insufficiente.

"Il Collegio non condivide la prospettazione difensiva comunale e ritiene, pertanto, meritevole di accoglimento l’istanza di parte ricorrente - si legge nella sentenza del Tar Sardegna, pubblicata il primo dicembre 2025 -. Si evidenzia, infatti, come la sopra citata disposizione normativa dettata dall’art. 15 quinquies della legge regionale n. 23/1985 e ss.mm.ii, preveda l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, di appositi “criteri per l’individuazione” delle aree da destinare alla sosta breve dei camper, per cui quella richiesta dalla norma che l’odierna ricorrente invoca è una deliberazione di carattere generale cui non possono essere fondatamente equiparate le deliberazioni cui fa riferimento la difesa comunale, le quali, viceversa, si limitano a individuare due aree specifiche da destinare alla sosta dei caravan, peraltro la prima con disposizione ancora inefficace perché contenuta nel PUC in itinere".

"Pertanto, sulla base di quanto esposto, il Comune di Olbia deve essere condannato a pronunciarsi nei termini previsti dall’art. 15 quinquies della l.r. n. 23/1985, fermo restando che la discrezionalità del Consiglio comunale sui contenuti della relativa deliberazione resta assolutamente ampia, ben potendo lo stesso, per ipotesi, dettare criteri (anche) restrittivi per l’individuazione delle aree da destinare alla sosta caravan ai sensi e per gli effetti sopra descritti - conclude il TAR -. La relativa deliberazione consiliare dovrà essere approvata entro il termine massimo di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza".

In caso di inottepperanza, il Comune rischiava il commissariamento ad acta - e non ci è andato molto lontano, visto che i 90 giorni sarebbero scaduti tra fine febbraio e inizio marzo.

E ora veniamo al regolamento. Ecco la lista di dotazioni minime che ogni zona camper deve avere:

  • pozzetto di scarico autopulente o pozzetto di scarico a griglia contornato da cemento, di adeguata
  • proporzione e pendenze, con rubinetto per il lavaggio manuale della superficie;
  • erogatore di acqua potabile;
  • colonnina automatica per l'erogazione di energia elettrica;
  • contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
  • impianto di videosorveglianza;
  • toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate;
  • adeguato sistema di illuminazione;
  • sistema antincendio;
  • almeno una piazzola ogni dieci posti riservata a autocaravan con a bordo passeggeri disabili a ridotta capacità motoria o sensoriale;
  • apposita pavimentazione con materiali che garantiscano la massima permeabilità e il deflusso delle acque piovane.

Ora che il regolamento esiste, vedremo come verrà applicato visto che si parla di aree comunali attrezzate e di apposite convenzioni in caso di carenza di aree pubbliche idonee.