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Cronaca, Giudiziaria

Arzachena, TAR conferma Piano dei litorali: respinto ricorso sul parcheggio di Mannena

La controversia riguardava la localizzazione dell’area di sosta e l’accesso alla spiaggia di Punta Barca Bruciata

Arzachena, TAR conferma Piano dei litorali: respinto ricorso sul parcheggio di Mannena
Arzachena, TAR conferma Piano dei litorali: respinto ricorso sul parcheggio di Mannena
Olbia.it

Pubblicato il 24 September 2026 alle 07:00

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Arzachena. Il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Arzachena supera il vaglio del giudice amministrativo in una controversia che affonda le proprie radici in diversi anni di contenzioso. Il TAR Sardegna, Seconda Sezione, ha respinto il ricorso presentato dalla proprietaria di alcuni terreni in località Mannena, contro gli atti con cui l'amministrazione comunale aveva approvato il PUL. La sentenza, decisa nella camera di consiglio dell'8 luglio, è stata pubblicata il 14 luglio 2026. Al centro della vicenda c'è un'area agricola che durante la stagione estiva viene concessa alla società Campu Nou s.r.l.s. per svolgere attività stagionale di parcheggio. Proprio attorno a questa attività, ricostruisce il TAR, si era sviluppato nel corso degli anni un lungo contenzioso con il Comune di Arzachena.

La proprietaria aveva impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 30 luglio 2019, relativa all'approvazione definitiva del Piano di Utilizzo dei Litorali, contestando anche il mancato accoglimento delle osservazioni presentate durante l'iter. Successivamente, con motivi aggiunti depositati nel marzo 2023, aveva esteso l'impugnazione alla deliberazione consiliare n. 57 del 5 dicembre 2022, con la quale il Consiglio aveva preso atto dell'autorizzazione paesaggistica e approvato il PUL nella sua stesura definitiva.

Uno dei punti principali riguardava la localizzazione dell'area di sosta nei pressi della spiaggia di Mannena. La ricorrente aveva proposto di spostarla su un terreno confinante di sua esclusiva proprietà, avanzando anche l'ipotesi di realizzare un punto ristoro nella zona più vicina all'arenile. Il Comune aveva però confermato la soluzione prevista dal Piano, rivendicando la propria competenza nel definire le modalità di utilizzo turistico e ricreativo del litorale.

Una scelta che il TAR ha ritenuto legittima. Secondo il Collegio, infatti, l'amministrazione ha esercitato le proprie prerogative pianificatorie nell'individuazione dell'area destinata a parcheggio. I giudici ricordano inoltre che le scelte urbanistiche costituiscono, in linea generale, espressione di una valutazione discrezionale dell'amministrazione e possono essere censurate solo in presenza, tra l'altro, di errori di fatto o manifeste illogicità. Nel caso esaminato, il TAR ha ritenuto che il Comune avesse respinto le osservazioni della ricorrente con una motivazione legittima ed esauriente.

La controversia riguardava anche l'accesso alla spiaggia di Punta Barca Bruciata. La proprietaria aveva chiesto che il percorso fosse realizzato lungo il muro di confine, in modo da non compromettere l'utilizzo agricolo del proprio terreno. Anche questa osservazione era stata respinta dal Comune, che aveva richiamato le competenze del PUL nella regolamentazione dell'accessibilità viaria e pedonale delle aree costiere, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata. Il TAR ha ritenuto corretto anche in questo caso l'esercizio dei poteri di pianificazione dell'amministrazione.

Nella sentenza viene sottolineata anche la funzione più generale del Piano di Utilizzo dei Litorali: garantire la fruibilità pubblica del demanio marittimo, regolamentare la sosta, tutelare l'ecosistema costiero e organizzare percorsi di accesso agli arenili, limitando anche i fenomeni di erosione dunale provocati dal passaggio disordinato. Il Piano, inoltre, disciplina la viabilità costiera per consentire il transito dei mezzi di soccorso e garantire le vie di esodo in caso di emergenza. Respinta anche la censura relativa al presunto sviamento di potere. Secondo la ricorrente, le decisioni del Comune sarebbero state condizionate dal precedente contenzioso relativo all'attività di parcheggio. Il Collegio non ha accolto questa ricostruzione, rilevando che il PUL persegue finalità di pianificazione generale e non è legato alla tutela di specifiche situazioni individuali.

Il ricorso al Tar è stato respinto e le spese di giudizio compensate tra le parti. La decisione è stata assunta dal collegio composto da Tito Aru, presidente ed estensore, Oscar Marongiu e Silvio Esposito. La pronuncia, tuttavia, può essere impugnata davanti al Consiglio di Stato nei termini previsti dalla legge. Resta quindi da vedere se la ricorrente deciderà di proseguire il contenzioso anche in secondo grado.