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Cronaca

Olbia: sequestrata villa a noto imprenditore olbiese

Olbia: sequestrata villa a noto imprenditore olbiese
Olbia: sequestrata villa a noto imprenditore olbiese
Olbia.it

Pubblicato il 31 March 2016 alle 16:52

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Olbia, 31 Marzo 2016 - Questa mattina la Polizia di Stato, in collaborazione con il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Sassari, ha sequestrato una villa con piscina di proprietà dell'imprenditore olbiese Cristian Ambrosio, coinvolto in un'inchiesta su un presunto giro di cocaina. Secondo i pm di Tempio Domenico Fiordalisi e Angelo Beccu, il reddito del giovane imprenditore non sarebbe compatibile con la disponibilità di questo edificio. Ambrosio era stato arrestato nell'ottobre 2015 insieme ad altre otto persone.Il sequestro preventivo dell'immobile è stato firmato da Gemma Cucca, presidente del Tribunale di Tempio Pausania.

Nell'ottobre 2015, la Polizia di Stato ha smantellato una presunta rete di spacciatori che avrebbe agito tra Olbia e la Costa Smeralda. In seguito a questaoperazione denominata "Casa mia", le Fiamme Gialle hanno fatto alcune indagini patrimoniali sull'imprenditore olbiese di origini campane poiché considerato figura chiave nell'inchiesta. Da qui scaturisce il sequestro dell'immobile tramite l'applicazione dell'articolo 20 del cosiddetto Codice Antimafia, vale a dire il d.l. 159 del 6 settembre 2011 che così recita:

Art. 20 - Sequestro

1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.