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Cronaca

Olbia, COVID-19: da ieri le nuove prescrizioni

Olbia, COVID-19: da ieri le nuove prescrizioni
Olbia, COVID-19: da ieri le nuove prescrizioni
Olbia.it

Pubblicato il 23 March 2020 alle 23:54

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Olbia, 24 marzo 2020- Il Comune di Olbia informa i cittadini che in seguito alle disposizioni emanate nei giorni scorsi a livello governativo, da ieri e fino al 3 aprile 2020 sono entrate in vigore le nuove prescrizioni che riguardano l’intero territorio nazionale È vietato: - trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trova attualmente, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; - spostarsi anche per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; - svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto. È consentito: - svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione. Sono chiusi: - gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; chiusi anche quelli posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri; - sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1; - le imprese le cui attività sono sospese devono completare le attività entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza; Restano aperti: - l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari; - l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici; - le attività professionali, fermo restando il massimo utilizzo da parte delle imprese della modalità di lavoro agile (smart working dalla propria abitazione); - se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, possono proseguire a lavorare anche le attività produttive non comprese nell’allegato 1; - restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva; - sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva; - gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 All. 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020