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Cronaca, Giudiziaria

Olbia, Cipnes: il licenziamento di un dipendente finisce in Cassazione

Dopo la sentenza di appello a sfavore, il lavoratore ha chiesto la revocazione

Olbia, Cipnes: il licenziamento di un dipendente finisce in Cassazione
Olbia, Cipnes: il licenziamento di un dipendente finisce in Cassazione
Angela Galiberti

Pubblicato il 12 June 2026 alle 07:00

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Olbia. Prima una sentenza a favore, poi un ricorso per vedersi riconosciuto il reintegro e infine la mazziata: in appello, il giudice ha ribaltato completamente la sentenza di primo grado del giudice del Tribunale di Tempio Pausania, giudicando il licenziamento come legittimo. La parabola del lavoratore, licenziato dopo oltre 20 anni di servizio senza mai una sanzione disciplinare, non è però finita: i suoi avvocati hanno infatti deciso di sferrare un doppio attacco legale per ribaltare nuovamente la situazione.

Il primo step è stato la richiesta di revocazione: un atto con il quale si chiede al giudice che ha emesso la sentenza (il dott. Marcello Giacalone, Corte d'Appello di Sassari) di riformarla. L'avvocato di parte, il dott. Vittorio Perria aveva motivato tale richiesta elencando tutta una serie di motivi. In particolare, secondo Perria,  la sentenza sarebbe fondata "sul completo travisamento di fatti e prove". Gli errori elencati nella richiesta sono essenzialmente tre: il primo riguarda le visite INPS, il secondo riguarda la supposizione che il lavoratore abbia guidato con la patente sospesa e il terzo il supporre che il Cipnes abbia avuto un danno economico. Secondo quanto si legge nella richiesta di revocazione, si tratterebbe di fatti che non avrebbero una corrispondenza negli atti. La discussione per la revocazione è fissata per il 28 ottobre 2026. 

Insieme alla richiesta di revocazione, gli avvocati di parte hanno chiesto una sospensione dei termini per il ricorso in Cassazione. Il 5 giugno corso, il giudice si è espresso sulla sospensione, negandola, con questa motivazione di quattro righe: "Ad avviso della Corte, tenuta presente la contestazione disciplinare, la propria motivazione, l’avvenuta ulteriore documentazione prodotta dal ricorrente, non appare sussistente il presupposto per la sospensione per revocazione della sentenza n. 185/2025 dell’intestata Corte". La richiesta di sospensione è stata rigettata.

Il secondo step è la Cassazione, è qui che si sposta la parabola del lavoratore olbiese. Il ricorso è firmato dagli avvocati Vittorio Perria e Martina Vacca. Il ricorso è lungo e articolato, e in prima battuta ricostruisce tutta la vicenda che origina nel licenziamento del lavoratore dopo oltre 20 anni di servizio (senza sanzioni disciplinari) con due contestazioni: la mancata comunicazione della sospensione della patente di guida e la presunta violazione dell'obbligo di reperibilità nelle fasce orarie per visite fiscali abbinata la presunta simulazione dello stato di malattia. I fatti sono avvenuti tra il 2023 e il 2024. La sentenza di primo grado ha dato ragione al lavoratore, giudicando sproporzionato (e dunque illegittimo) il licenziamento "giacché il fatto contestato sussisteva nella sua materialità, ma il periodo di sospensione della patente coincideva con il periodo di malattia del lavoratore e/o con le ferie che aveva goduto e, comunque, non era stato causato alcun danno al datore di lavoro". Per quanto riguarda, invece, la seconda contestazione: il Tribunale di Tempio ha ritenuto che non fosse stata fornita prova della simulazione della malattia, mentre l'assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità è punibile con sanzione conservativa.

In appello le cose sono andate diversamente: il giudice d'Appello ha ribaltato la sentenza di primo grado, considerando il licenziamento legittimo. Gli avvocati Perria e Vacca, nel ricorso, affermano che la sentenza di appello si basa su tre errori:

  • due visite del medico dell'Inps: secondo i ricorrenti, "questa circostanza è completamente falsa e inventata, ma utilizzata a conferma di un presunto pervicace comportamento illegittimo" del lavoratore;
  • l'aver guidato l'auto senza patente durante il periodo di malattia: "ricostruzione completamente errata e inventata e non è mai stata discussa tra le parti" si legge nel ricorso, che la descrive come "frutto di un travisamento clamoroso";
  • il non aver comunicato la sospensione della patente ha creato un danno economico al Cipnes: secondo il ricorso, "il Tribunale aveva accertato (e la circostanza non era stata contestata dal Cipnes) che non si era verificato alcun danno economico-organizzativo per il datore di lavoro dai fatti contestati".

Tolti questi, secondo i ricorrenti, la sentenza non sta in piedi. Fondamentalmente, il ricorso, lungo ben 25 pagine, si basa su questi motivi:

  • insussistenza del "notevole inadempimento";
  • introduzione d'ufficio di una causa petendi mai dedotta dal datore di lavoro;
  • omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
  • nullità della sentenza per motivazione apparente e contradditorietà irriducibile;
  • mancata applicazione della tutela reintegratoria per fatto punibile con sanzione conservativa sulla base del contratto collettivo;
  • omesso esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in presenza di significativi dati di indagine;
  • violazione del diritto al giusto processo per sentenza fondata su fatti inesistenti;
  • nullità dell'ordinanza del 5 giugno 2026 di rigetto dell'istanza di sospensione per difetto assoluto di motivazione;
  • erroneo rigetto dell'istanza di sospensione con conseguente consumazione del potere di coltivare il rimedio revocatorio.

Per riassumere questo lungo elenco in "legalese" in termini più semplici, gli avvocati sostengono la sentenza d'appello risulterebbe giuridicamente nulla per aver violato le regole del contratto collettivo, introducendo accuse mai formulate dall'azienda e basandosi su fatti che non troverebbero riscontro.

Ora spetta alla Cassazione dirimere la questione. I ricorrenti chiedono (in prima battuta) di cassare la sentenza di appello senza rinvio e di condannare il Cipnes al reintegro del lavoratore