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Cronaca

Olbia, causa ex Agrario: il Tar boccia il Comune e dà ragione ai condomini

Olbia, causa ex Agrario: il Tar boccia il Comune e dà ragione ai condomini
Olbia, causa ex Agrario: il Tar boccia il Comune e dà ragione ai condomini
Angela Galiberti

Pubblicato il 31 May 2018 alle 21:00

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Olbia, 31 maggio 2018 - Nuovo colpo di scena nella vicenda che vede contrapposti il Comune di Olbia e due condomini (il Bellavista e il Genova), difesi dagli avvocati prof. avv. Bendetto Ballero e avv. Francesco Ballero, per il nuovo palazzo che dovrebbe essere costruito al posto dell'ex Agrario. Una struttura moderna e faraonica che, però, ha messo in subbuglio i residenti della zona tanto da ricorrere al Tar.

Con le sentenze 543 e 544, il Tribunale Amministrativo ha condannato il Comune al pagamento delle spese legali e ha annulla la conferenza di servizi del 09 gennaio 2017.

Il Tar ha accolto i punti elencati dai condomini ricorrenti, concentrandosi in particolare sulle distanze che il nuovo edificio deve rispettare.

Riportiamo alcuni passi della sentenza 543:

  • per costante giurisprudenza, per il caso di demolizione e ricostruzione diun preesistente fabbricato una volta superata l’altezza di quest’ultimo per il nuovo edificio deve essere rispettata la distanza tra le costruzioni prevista dalla disciplinaurbanistica.Nel caso in esame, come detto, l’art. 9 del DM n. 1444/1968 non è statocorrettamente applicato dal Comune di Olbia, che ha omesso di considerarel’ultimo comma della disposizione e che ha ritenuto sufficiente una distanzaminima di 10 metri.
  • Deve altresì ritenersi la fondatezza della censura di “violazione delle distanze tra vicini prescritte dal codice civile art. 873 c.c.”, contenuta nel Ricorso Straordinarioal Presidente della Repubblica e quindi riproposta sede di trasposizione del ricorsoin sede giurisdizionale, nonché ribadita in sede di motivi aggiunti, così comeespressamente indicata nell’epigrafe del punto C dei motivi di censura avanzati dall'odierno ricorrente.
  • La norma di cui l’odierno ricorrente lamenta la violazione - articolo 873 del codicecivile - stabilisce che “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali puòessere stabilita una distanza maggiore”.Come risulta dagli atti depositati in giudizio, ed in particolare dalla perizia dell’ing.Addis depositata il 13 marzo 2018, “la parte nord del nuovo edificio in progettodista dal Condominio Bellavista 2,00 metri… omissis…”, con conseguenteviolazione della norma del codice civile sopra richiamata.
  • Da ciò discende, senza necessità di ulteriori argomentazioni, la fondatezza deimotivi esaminati e l’accoglimento del ricorso, restando assorbita ogni ulteriorecensura.
Questo il pronunciamento del Tar: si attendono ulteriori sviluppi.