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Cronaca

Coronavirus, Trasporti: solo essenziali, sospesi i collegamenti con la Corsica

Coronavirus, Trasporti: solo essenziali, sospesi i collegamenti con la Corsica
Coronavirus, Trasporti: solo essenziali, sospesi i collegamenti con la Corsica
Olbia.it

Pubblicato il 13 March 2020 alle 22:39

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Cagliari, 13 marzo 2020 - Nuova ordinanza del Presidente della Regione Christian Solinas per combattere la diffusione del virus. Il Presidente dispone che siano garantiti esclusivamente i servizi essenziali. In particolare devono essere ridotti del 50% i trasporti su terra. Drastiche riduzioni anche nei collegamenti marittimi con le isole minori, anche se resteranno sempre a disposizione i traghetti da utilizzare in caso di emergenza. L'ordinanza n. 6 del 13 marzo 2020 rientra nelle misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Nell'ordinanza firmata dal Presidente della Regione Sardgn Christian Solinas si legge "É disposta, su tutto il territorio regionale, la riduzione dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL), avendo cura di mantenere in esercizio i soli collegamenti essenziali per ogni modalità di trasporto, come previsti dalle direttive governative. In particolare: a) per i servizi di TPL terrestri (ferrovia, metrotranvia e gomma) è disposta la riduzione sino ad almeno il 50% dei servizi programmati; b) per i servizi di TPL marittimo: - riduzione del 20% delle corse programmate nei collegamenti diurni con ciascuna isola di S. Pietro e La Maddalena; - riduzione del 50% delle corse programmate per i collegamenti notturni delle isole di S. Pietro e La Maddalena. In ogni caso una nave perciascuna isola dovrà rimanere armata e approntata per garantire con immediatezza eventuali trasporti in emergenza; - riduzione almeno del 20% delle corse programmate nei collegamenti con l’isola dell’Asinara; - sospensione totale dei collegamenti con la Corsica. Art. 2) Le aziende di trasporto adeguano i servizi alle disposizioni di cui all’art.1 e comunicano i propri programmi di esercizio - e le eventuali successive modificazioni - all’Assessorato regionale dei trasporti. Art. 3) In presenza di superiori esigenze di interesse pubblico, la direzione generale dell’Assessorato dei Trasporti può adottare le opportune modifiche ai programmi di esercizio comunicati dalle aziende di trasporto. Art. 4) È fatto obbligo alle aziende di trasporto di dare esecuzione a quanto disposto con la presente ordinanza e di garantire tempestiva e adeguata pubblicità e informativa all’utenza. Art.5) La presente ordinanza: - ha validità sino al 25 marzo 2020, salvo proroga esplicita; - è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti; - viene trasmessa secondo le rispettive competenze al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco Metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna e agli Assessori regionali. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di giorni 120".