Tuesday, 08 September 2026
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Pubblicato il 08 September 2026 alle 07:00
Monti. Chi porta il cane negli spazi pubblici dovrà avere con sé anche una bottiglietta d’acqua, usarla per lavare le superfici interessate dalle urine e rispettare nuove regole per guinzaglio e deiezioni. L’ordinanza n. 21 è stata firmata dal sindaco Salvatore Loi e stabilisce alcune nuove indicazioni.
Divieto di lasciare liberi i cani
I cani non possono essere lasciati liberi di circolare sul suolo pubblico, incustoditi o senza accompagnatore.
Possono uscire dalla proprietà privata solo se condotti da una persona idonea
Guinzaglio e museruola
In vie, piazze, giardini, parchi e altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, il cane deve essere sempre tenuto al guinzaglio.
Il guinzaglio non deve superare 1,50 metri.
Il proprietario/conduttore deve avere con sé anche una museruola, rigida o morbida, da applicare in caso di necessità o su richiesta delle Forze dell’Ordine.
Obbligo di raccogliere le feci
Le deiezioni solide devono essere raccolte immediatamente.
È necessario utilizzare un sacchetto impermeabile.
Il sacchetto con le deiezioni deve essere sigillato e portato presso la propria abitazione per essere smaltito correttamente nei rifiuti domestici.
L'ordinanza sottolinea anche la necessità di evitare l'imbrattamento dei cestini pubblici.
Divieto di far urinare il cane in determinati luoghi
È vietato consentire al cane di urinare a ridosso di portoni, facciate di edifici, vetrine commerciali, elementi di arredo urbano (panchine, pali della luce, ecc.) e pneumatici di veicoli.
Se ciò avviene su strada, marciapiede o altra superficie pubblica, il conduttore deve provvedere immediatamente alla pulizia, utilizzando un'idonea quantità d'acqua.
Cosa bisogna avere con sé quando si porta fuori il cane
Per tutta la permanenza sul suolo pubblico bisogna avere:
sacchetti impermeabili per le feci;
un contenitore/bottiglietta d'acqua (privo di sostanze chimiche o candeggina) per il lavaggio dell'urina.
Le attrezzature devono essere mostrate, se richiesto, agli organi di vigilanza.
La violazione delle disposizioni dell'ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. È inoltre previsto il pagamento in misura ridotta di 50 euro per le violazioni indicate nell'ordinanza.
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