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Cronaca

Caccia: il Consiglio di Stato salva le lepri e le pernici sarde

Caccia: il Consiglio di Stato salva le lepri e le pernici sarde
Caccia: il Consiglio di Stato salva le lepri e le pernici sarde
Olbia.it

Pubblicato il 21 September 2018 alle 15:25

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Cagliari, 22 settembre 2018-Lepri sarde e Pernici sarde sonosalve per il secondo anno di seguito. Labattaglia legalecondottadalle associazioni ecologisteGruppo d'Intervento Giuridico onlus (GrIG),Lega per l'Abolizione della Caccia (L.A.C.),Lega Anti-Vivisezione (L.A.V.),WWF,Lega Italiana Protezione Uccelli LIPU – BirdLife Italia, grazie all'avv. Carlo Augusto Melis Costadel Foro di Cagliari, ha avuto pieno successo.

Il provvedimento sospeso, prevedeva per le due giornate di caccia previste (30 settembre e 7 ottobre 2018) un"carniere" potenzialecomplessivo di ben71.974 Lepri sardee143.948 Pernici sardeper i35.987 cacciatoriautorizzati alla caccia in Sardegna secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili (piano faunistico-venatorio della Sardegnain corso di approvazione).

Lacaccia alla Lepre e alla Pernice sardaera stata autorizzata nonostante laconsistenzadelle rispettivepopolazioni allo stato attuale nonsiano puntualmenteconosciute, pur definite"tendenti alla diminuzione"dallo stessoPiano faunistico-venatorioisolano.

Nel comunicato diramato dalGruppo d'Intervento Giuridico onlus, a firma del presidenteStefano Deliperi,si legge che ilPresidentedellaIII SezionedelConsiglio di Stato, condecreto presidenziale n. 4456 del 20 settembre 2018, ha respinto l'istanza di sospensioneinaudita altera partedegli effetti dell'ordinanza T.A.R. Sardegna, Sez. I, 13 settembre 2018, n. 275,che ha deciso lasospensionedeldecreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione autonoma della Sardegna n. 16139/13 del 20 luglio 2018relativo alcalendario venatorio regionale sardo 2018-2019, nella parte in cui prevede la caccia allaLepre sarda(Lepus capensis mediterraneus) e allaPernice sarda(Alectoris barbara).

Nonostante la sede cautelare, la motivazione è chiara: "in questa sede di sommaria delibazione, le censure dell'appellante non appaiono idonee a superare i distinti profili della motivazione dell'ordinanza appellata.

In particolare, i motivi di appello non sono tali da far prospettare, con la evidenza che in questa sede occorre ai fini della invocata misura monocratica, un probabile esito positivo, anche alla luce della recente sentenza n. 3852/2018 della Sezione, in ordine ai criteri e alla congruità della motivazione occorrente per discostarsi da un articolato parere negativo dell'ISPRA ... in questa sede, l'interesse pubblico alla protezione del patrimonio faunistico e alla salvaguardia della sostenibilità biologica del prelievo venatorio prevale su quello, di cui la Regione appellante è portatrice, di consentire giornate di prelievo venatorio per alcune specie su cui appunto l'ISPRA ha espresso avviso negativo"

La discussione in sede collegiale è stata fissata per la camera di consiglio del 18 ottobre 2018,a stagione venatoria conclusa per le due specie di fauna selvatica.