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Tampone Covid-19, nuova ordinanza: ecco chi è obbligato al test

Tampone Covid-19, nuova ordinanza: ecco chi è obbligato al test
Tampone Covid-19, nuova ordinanza: ecco chi è obbligato al test
Olbia.it

Pubblicato il 12 August 2020 alle 21:58

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Cagliari, 12 agosto 2020- Alla luce dei recenti nuovi casi di coronavirus registrati in alcune località dell'Isola il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas oggi ha emanato una nuova ordinanza, la numero 39, con la quale dispone in tre articoli, che qui riportiamo integralmente, le seguenti misure per tutte le persone che hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna e che hanno scelto la Sardegna come nuova meta di arrivo:

"Art.1) 1. Ferme le disposizioni contenute nella ordinanza n. 37 del 9 agosto 2020 che qui si intendono integralmente richiamate, ai passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, si applicano alternativamente le seguenti misure di prevenzione:

a) presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in porto o in aeroporto, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

2. I passeggeri di cui al comma 1, anche se asintomatici, sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio regionale al dell’azienda sanitaria competente.

3. In caso di insorgenza di sintomi covid-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria regionale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento fiduciario.

4. Nelle more dell’effettuazione del test di cui al comma 1, lettera b) è fatto altresì obbligo di osservare le misure igienico-sanitarie di cui all’allegato 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.

Art. 2) Le società di gestione aeroportuale, l’Autorità di sistema del mare di Sardegna, le Direzioni marittime, le Capitanerie di porto e i gestori dei porti, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla direzione generale dell’Assessorato dell’igiene e sanità della Regione Sardegna, dell’arrivo degli aerei, delle navi, dei natanti da diporto e dei pescherecci in arrivo dai paesi di cui all’art. 1.

Art. 3) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 13 agosto 2020 fino al 7 settembre 2020, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori, diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’amministrazione e delle aziende. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 2 del DL 33 del 16 maggio 2020).

La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro della Salute, agli Amministratori delle Provincie del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Assessori regionali, all’Autorità del Sistema Portuale del Mare di Sardegna, alle Direzioni marittime, ai gestori dei porti, alle compagnie marittime interessate, alle società di gestione aeroportuale, ai vettori aerei operanti in Sardegna ed agli altri soggetti interessati. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.