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Pubblicato il 30 September 2019 alle 16:58
Olbia, 30 settembre 2019 -Ogni anno la riapertura della stagione venatoria offre terreno fertile per dibattiti e accese discussioni, tra gli amanti di questa attività e coloro che difendono gli animali.
Apprendiamo dalla pagina youanimal.it, di una nuova sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu), Grande Camera, 26 giugno 2012, Hermann vs. Germania.Viene cosìha introdotto a quanto pare una sorta didiritto all’obiezione di coscienza venatoria,in favore delproprietario dei terrenichenonintenda consentirvi l’esercizio dellacaccia.
Fino a poco tempo fa, risultava essere reato inteso quale violazione di proprietà, l'introdursi in un fondo aperto con ad esempio solo "armati di una macchina fotografica", mentre si tollerava l'ingresso nello stesso da parte di cacciatori.
Finalmente ora il proprietario di un fondo rustico a quanto pare, non è più obbligato a tollerare che altri vi pratichino la caccia, se in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali. I giudici hanno adottato una linea interpretativa che considera un ampio concetto di proprietà, riconoscendo al titolare non soltanto un diritto reale sul proprio bene (il terreno), ma anche il proprio diritto di esprimere e attuare, attraverso il fondo, le proprie ideologi. Si va a garantire così il diritto a non dover più subire invasioni di terzi nella propria proprietà. Inoltre viene sancito il diritto che le convinzioni altrui non vadano ad alterare il proprio rapporto con il fondo e con l’ambiente circostante. Tutto questo va a significare la libertà di non rendere più disponibile il proprio fondo per la cattura e l’uccisione degli animali selvatici.
La decisione adottata dalla Cedu assume forte rilevanza per l’Italia, fra gli Stati che consentono in via generale al cacciatore di entrare nei terreni altrui senza il consenso del proprietario.
Ricordiamo, infatti, che l’articolo 842delCodice civile, commi 1° e 2°, dispone:“Ilproprietario di un fondonon può impedire che vi si entri per l’esercizio dellacaccia, a meno che ilfondosiachiusonei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi sianocolture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità”.
Laprevisione generale, inItalia, purtroppo, è in favore dellibero ingresso dei cacciatori(e solo di essi) nei terreni altrui per l’esercizio della caccia. E’ frutto del periodo (il regime fascista) durante il quale venne elaborato e approvato il codice civile (regio decreto 16 marzo 1942, n. 262) e del relativo incoraggiamento dellospirito bellicoche dovrebbe permeare chiunque abbia in mano un’arma.
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