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Cronaca

Sardegna: accolto definitivamente il ricorso “salva Lepri e Pernici sarde”!

Sardegna: accolto definitivamente il ricorso “salva Lepri e Pernici sarde”!
Sardegna: accolto definitivamente il ricorso “salva Lepri e Pernici sarde”!
Dénise Meloni

Pubblicato il 02 February 2018 alle 20:40

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Olbia, 04 Febbraio 2018- IlT.A.R. Sardegna, consentenza Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65,ha accolto definitivamente ilricorsopresentato dall'associazione ecologistaGruppo d'Intervento Giuridico onlus, grazie al prezioso operato dell'avv. Carlo Augusto Melis Costadel Foro di Cagliari, controildecreto Assessore difesa ambiente R.A.S. n. 25/15746 del 21 luglio 2017relativo alcalendario venatorio regionale sardo 2017-2018, nella parte in cui prevede la caccia allaLepre sarda(Lepus capensis mediterraneus) e allaPernice sarda(Alectoris barbara). In precedenza, con l'ordinanza cautelare n. 308/2017 del 15 settembre 2017, aveva sospeso gli effetti del calendario venatorio relativamente alla caccia alla Lepre sarda e alla Pernice sarda.

Il provvedimento annullato prevedeva per le due giornate di caccia previste (24 settembre e 1 ottobre 2017) un assurdo"carniere" potenzialecomplessivo di ben71.974 Lepri sardee143.948 Pernici sardeper i35.987 cacciatoriautorizzati alla caccia in Sardegna secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili (piano faunistico-venatorio della Sardegnain corso di approvazione). Lacaccia alla Lepre e alla Pernice sardaera stata autorizzata nonostante laconsistenzadelle rispettivepopolazioni nonsiano puntualmenteconosciute, pur definite"tendenti alla diminuzione"dallo stessoPiano faunistico-venatorioisolano.Inoltre, connota prot. n. 32236/T-A11 del 30 giugno 2017l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)aveva fornitoilpareredi legge (art. 18, comma 4°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) in merito allaproposta di calendario venatorio regionale sardo 2017-2018e aveva chiesto esplicitamente lachiusura della caccia alla Lepre sardaealla Pernice sarda, proprio per la mancanza di dati sulla consistenza delle rispettive popolazioni.Tali richieste erano state fatte anche dallaProvincia di Nuoroe dallaProvincia di Oristano.

Inoltre, la stessaRegione autonoma della Sardegnaha dichiarato il conclamatostato di grave siccitàedeccezionale avversità atmosfericacon ladeliberazione Giunta regionale n. 30/37 del 20 giugno 2017e ci vuol poca immaginazione per comprendere quali danni possa aver arrecato alla fauna selvatica, per giunta acuiti da disastrosi incendi estivi che han portato a esserpercorsi dal fuocoinSardegnanei primi 7 mesi del 2017circa9 mila ettaria causa di2.150 incendi, di origine dolosa o colposa. Tutti questi argomenti hanno trovato pieno accoglimento da parte dei Giudici amministrativi sardi. Respinte tutte le eccezioni procedurali, sono state respinte tutte lefantasiosee non dimostrate affermazioni di parte regionale e venatoria riguardo laresistenza di Lepri e Pernici a siccità e incendi("Addirittura si ritiene, a sostegno della mancata diminuzione dei capi, che quest'anno vi sarebbe stato 'un aumento' di pernici e di lepri; e che sarebbero solo i cacciatori ed i loro cani ad essere danneggiati dalla siccità"), palesemente smentite dai pareri tecnico-scientifici dell'I.S.P.R.A.

Molto chiaro ilT.A.R. Sardegna:"il nucleo essenziale e fondamentale della controversia è costituito dallamancanza di adeguati ed appropriati 'monitoraggi faunistici', a monte della decisione di includere anche queste due specie sensibili (lepre e pernice sarda) nel Calendario 2017/2018. Studi e rilevazioni che, coinvolgendo scelte inerenti specie particolarmente protette, costituiscono il necessario presupposto squisitamente scientifico per poter ammettere la previsione di cacciabilità.Gliaccertamenti/monitoraggi, necessariamente preventivi, che costituiscono adempimenti comunque necessari in via ordinaria, e che, ancor più, lo sono in riferimento ad un'annata (2017) caratterizzata da gravi fenomeni che hanno influito pesantemente a livello ambientale (come quelli accertati disiccitàedincendi, ritenuti da ISPRA fattori rilevanti in termini di causa/effetto, con riduzione degli esemplari e con difficoltà riproduttive).Dunque elementi che hanno prodotto evidenti ripercussioni sul territorio, producendo effetti a livello di difficile sopravvivenza dellafauna selvatica".

L'attività istruttoriasvolta dallaRegione autonoma della Sardegnaè risultataestremamente carente: "Ladecisione in sede di Calendario 2017/18, benchè restrittiva (2 giornate), è stata assunta nonostante mancassero i (necessari)monitoraggi, con acquisizione dei dati presupposti, che costituivano elementi <imprescindibili> per poter assumere la valutazione di ammissibilità, con, determinazione, qualora ritenuta compatibile, del 'congruo' e ridotto prelievo. In assenza di specifici censimenti , per tali specie, l'autorizzazione alla caccia delle due tipologie "sensibili" (lepre e pernice sarda), riconosciute in diminuzione, ancorchè compiuta con modalità limitate, risultapriva della adeguata e necessaria istruttoria richiesta. Conaffievolimento della tutela ambientale-faunisticae rafforzamento delle facoltà concesse ai cacciatori. Inoltre la decisione assunta in sede di Calendario venatorio, si pone anchein contrastocon il prevalente e generaleprincipio di precauzione, che deve applicarsi in materia tutela ambientale, per disposizioni nazionali ed ancor prima comunitarie".

La conclusione non può che essere questa: "In definitiva l'ammissione, in sede di Calendario, di due (mezze) giornate di caccia (il 24 settembre e l' 1 ottobre 2017), si pone quindi in contrasto con la posizione assunta dall'organo tecnico (ISPRA). Dunque, nell'attesa di rilievi adeguati ed aggiornati, andava privilegiata, per queste due tipologie, la tesi dellasospensione (con divieto temporaneo di prelievo) della caccia, in applicazione diretta delparere ISPRAe delprincipio di precauzione, esplicativo delladoverosa cautela vigente in materia di difesa ambientale, compresa la sfera venatoria".

Il principio giurisprudenziale è netto e chiaro: in assenza di puntuali dati scientifici relativi ai monitoraggi faunistici, non può essere consentita la caccia anche a specie faunistiche astrattamente cacciabili(come la Lepre sarda e la Pernice sarda). IlT.A.R. Sardegnaha anche disposto lacondannadiRegione autonoma della SardegnaeAssociazioni venatorie intervenienti(Libera Associazione Sarda della Caccia, Federazione Italiana della Caccia – Regione Sardegna, Unione Cacciatori di Sardegna, Caccia Pesca Ambiente) alpagamento delle spese legali(3 mila euro) in favore delGruppo d'Intervento Giuridico onlus.

Un'ultima considerazione: la Giunta Pigliaru – e in particolare l'Assessore della difesa dell'ambiente Donatella Emma Ignazia Spano – ha avuto un'occasione d'oro, servita su un piatto d'argento, per fare bella figura senza fatica: bastava sospendere la caccia a Lepri e Pernici sulla base della criticissima situazione ambientale.Eppure l'Assessore Spano non ha nemmeno degnato di risposta la documentata richiesta (3 agosto 2017). Ora il T.A.R. Sardegna spiega un po' a costoro com'è fatto il mondo. IlT.A.R. Sardegna, consentenza Sez. II, 1 febbraio 2018, n. 65,ha accolto definitivamente ilricorsopresentato dall'associazione ecologistaGruppo d'Intervento Giuridico onlus, grazie al prezioso operato dell'avv. Carlo Augusto Melis Costadel Foro di Cagliari, controildecreto Assessore difesa ambiente R.A.S. n. 25/15746 del 21 luglio 2017relativo alcalendario venatorio regionale sardo 2017-2018, nella parte in cui prevede la caccia allaLepre sarda(Lepus capensis mediterraneus) e allaPernice sarda(Alectoris barbara).

In precedenza, con l'ordinanza cautelare n. 308/2017 del 15 settembre 2017, aveva sospeso gli effetti del calendario venatorio relativamente alla caccia alla Lepre sarda e alla Pernice sarda. Il provvedimento annullato prevedeva per le due giornate di caccia previste (24 settembre e 1 ottobre 2017) un assurdo"carniere" potenzialecomplessivo di ben71.974 Lepri sardee143.948 Pernici sardeper i35.987 cacciatoriautorizzati alla caccia in Sardegna secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili (piano faunistico-venatorio della Sardegnain corso di approvazione). Lacaccia alla Lepre e alla Pernice sardaera stata autorizzata nonostante laconsistenzadelle rispettivepopolazioni nonsiano puntualmenteconosciute, pur definite"tendenti alla diminuzione"dallo stessoPiano faunistico-venatorioisolano. Inoltre, connota prot. n. 32236/T-A11 del 30 giugno 2017l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.)aveva fornitoilpareredi legge (art. 18, comma 4°, della legge n. 157/1992 e s.m.i.) in merito allaproposta di calendario venatorio regionale sardo 2017-2018e aveva chiesto esplicitamente lachiusura della caccia alla Lepre sardaealla Pernice sarda, proprio per la mancanza di dati sulla consistenza delle rispettive popolazioni.Tali richieste erano state fatte anche dallaProvincia di Nuoroe dallaProvincia di Oristano.

Inoltre, la stessaRegione autonoma della Sardegnaha dichiarato il conclamatostato di grave siccitàedeccezionale avversità atmosfericacon ladeliberazione Giunta regionale n. 30/37 del 20 giugno 2017e ci vuol poca immaginazione per comprendere quali danni possa aver arrecato alla fauna selvatica, per giunta acuiti da disastrosi incendi estivi che han portato a esserpercorsi dal fuocoinSardegnanei primi 7 mesi del 2017circa9 mila ettaria causa di2.150 incendi, di origine dolosa o colposa. Tutti questi argomenti hanno trovato pieno accoglimento da parte dei Giudici amministrativi sardi. Respinte tutte le eccezioni procedurali, sono state respinte tutte lefantasiosee non dimostrate affermazioni di parte regionale e venatoria riguardo laresistenza di Lepri e Pernici a siccità e incendi("Addirittura si ritiene, a sostegno della mancata diminuzione dei capi, che quest'anno vi sarebbe stato 'un aumento' di pernici e di lepri; e che sarebbero solo i cacciatori ed i loro cani ad essere danneggiati dalla siccità"), palesemente smentite daipareri tecnico-scientifici dell'I.S.P.R.A.

Molto chiaro ilT.A.R. Sardegna:"il nucleo essenziale e fondamentale della controversia è costituito dallamancanza di adeguati ed appropriati 'monitoraggi faunistici', a monte della decisione di includere anche queste due specie sensibili (lepre e pernice sarda) nel Calendario 2017/2018. Studi e rilevazioni che, coinvolgendo scelte inerenti specie particolarmente protette, costituiscono il necessario presupposto squisitamente scientifico per poter ammettere la previsione di cacciabilità.Gliaccertamenti/monitoraggi, necessariamente preventivi, che costituiscono adempimenti comunque necessari in via ordinaria, e che, ancor più, lo sono in riferimento ad un'annata (2017) caratterizzata da gravi fenomeni che hanno influito pesantemente a livello ambientale (come quelli accertati disiccitàedincendi, ritenuti da ISPRA fattori rilevanti in termini di causa/effetto, con riduzione degli esemplari e con difficoltà riproduttive).Dunque elementi che hanno prodotto evidenti ripercussioni sul territorio, producendo effetti a livello di difficile sopravvivenza dellafauna selvatica".

L'attività istruttoriasvolta dallaRegione autonoma della Sardegnaè risultataestremamente carente: "Ladecisione in sede di Calendario 2017/18, benchè restrittiva (2 giornate), è stata assunta nonostante mancassero i (necessari)monitoraggi, con acquisizione dei dati presupposti, che costituivano elementi <imprescindibili> per poter assumere la valutazione di ammissibilità, con, determinazione, qualora ritenuta compatibile, del 'congruo' e ridotto prelievo. In assenza di specifici censimenti , per tali specie, l'autorizzazione alla caccia delle due tipologie "sensibili" (lepre e pernice sarda), riconosciute in diminuzione, ancorchè compiuta con modalità limitate, risultapriva della adeguata e necessaria istruttoria richiesta. Conaffievolimento della tutela ambientale-faunisticae rafforzamento delle facoltà concesse ai cacciatori. Inoltre la decisione assunta in sede di Calendario venatorio, si pone anchein contrastocon il prevalente e generale<principio di precauzione>, che deve applicarsi in materia tutela ambientale, per disposizioni nazionali ed ancor prima comunitarie".

La conclusione non può che essere questa: "In definitiva l'ammissione, in sede di Calendario, di due (mezze) giornate di caccia (il 24 settembre e l' 1 ottobre 2017), si pone quindi in contrasto con la posizione assunta dall'organo tecnico (ISPRA). Dunque, nell'attesa di rilievi adeguati ed aggiornati, andava privilegiata, per queste due tipologie, la tesi dellasospensione (con divieto temporaneo di prelievo) della caccia, in applicazione diretta delparere ISPRAe delprincipio di precauzione, esplicativo delladoverosa cautela vigente in materia di difesa ambientale, compresa la sfera venatoria".Il principio giurisprudenziale è netto e chiaro: in assenza di puntuali dati scientifici relativi ai monitoraggi faunistici, non può essere consentita la caccia anche a specie faunistiche astrattamente cacciabili(come la Lepre sarda e la Pernice sarda). IlT.A.R. Sardegnaha anche disposto lacondannadiRegione autonoma della SardegnaeAssociazioni venatorie intervenienti(Libera Associazione Sarda della Caccia, Federazione Italiana della Caccia – Regione Sardegna, Unione Cacciatori di Sardegna, Caccia Pesca Ambiente) alpagamento delle spese legali(3 mila euro) in favore delGruppo d'Intervento Giuridico onlus.

Un'ultima considerazione: la Giunta Pigliaru – e in particolare l'Assessore della difesa dell'ambiente Donatella Emma Ignazia Spano – ha avuto un'occasione d'oro, servita su un piatto d'argento, per fare bella figura senza fatica: bastava sospendere la caccia a Lepri e Pernici sulla base della criticissima situazione ambientale.Eppure l'Assessore Spano non ha nemmeno degnato di risposta la documentata richiesta (3 agosto 2017). Ora il T.A.R. Sardegna spiega un po' a costoro com'è fatto il mondo.