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Cronaca

Olbia, emanate le prescrizioni antincendio

Olbia, emanate le prescrizioni antincendio
Olbia, emanate le prescrizioni antincendio
Angela Galiberti

Pubblicato il 20 May 2014 alle 15:30

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Olbia, 20 Maggio 2014 - L'estate di avvicina e con essa anche il pericolo degli incendi, vera e propria piaga per la Regione della Sardegna. Il Comune di Olbia, con l'ordinanza numero 158 del 20/05/2014, ha emanato le prescrizioni che i cittadini dovranno seguire per limitare il pericolo di incendio nel territorio comunale olbiese. Trattasi di azioni che non possono essere ignorate: le multe sono salatissime. L'ordinanza prescrive la pulizia dei terreni, la creazione di fasce taglia-fuoco, linee arate intorno ai fabbricati (siano essi abitazioni o ricoveri per gli animali), l'eliminazione delle sterpaglie. Il tutto sia in area extraurbana, che urbano-periferica. Tali prescrizioni rimarranno valide sino al 2016. Nel dettaglio, ecco l'ordinanza integrale. ORDINANZA N° 158 DEL 20/05/2014 OGGETTO: Prescrizioni antincendio per il triennio 2014-2016. IL SINDACO CONSIDERATO che con l’approssimarsi della stagione estiva la presenza di rovi, sterpaglie, materiale secco, residui colturali/selvicolturali e altri rifiuti infiammabili prospicienti la sede stradale costituiscono causa di elevato rischio di incendio; TENUTO CONTO che nel territorio comunale di Olbia un gran numero di terreni non sono stati ancora ripuliti dalle sterpaglie e dai residui di colture altamente infiammabili; CONSIDERATO necessario procedere all’attuazione di un programma di prevenzione e lotta contro il rischio di incendi che mettono a pregiudizio l’incolumità delle persone e l’integrità del patrimonio ambientale; PRESO ATTO CHE la Regione Autonoma della Sardegna - con Delibera G.R. n. 14/41 del 18/04/2014 ha adottato le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 3 della Legge 21 novembre 2000 n.353; RAVVISATA la necessità di adottare idonee ed incisive misure volte a prevenire lo svilupparsi di incendi boschivi i quali possono assume proporzioni tali da porre in pericolo la collettività ed i beni materiali della stessa, nonché misure a salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio di flora e fauna; CONSIDERATO l’art. 4 delle prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 3 della Legge 21 novembre 2000 n.353 di cui alla suddetta Deliberazione Regionale, il quale stabilisce che dal primo giugno al quindici ottobre, vige lo “stato di elevato pericolo di incendio boschivo”; PRESO ATTO delle disposizioni di cui agli artt. 13 – 14 - 15 e 16 delle suddette prescrizioni regionali; CONSIDERATO pertanto necessario adottare il presente provvedimento che, conformandosi alle prescrizioni regionali antincendio, impartisca direttive chiare per la prevenzione e la protezione dagli incendi; VISTA la Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000; VISTO il Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Ambientale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.98 del 28.11.2008 modificata con Delibera di C.C. n. 83 del 21.12.2009; VISTE le Leggi Vigenti ed in particolare il D.lgs n. 267 del 18/8/2000; O R D I N A a) Nel periodo di “elevato rischio di incendio boschivo” - dal primo giugno al quindici ottobre, è vietato: - accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e dei residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive; - smaltire braci; - gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco; - fermare gli automezzi con la marmitta catalitica in contatto con sterpi, materiale vegetale seccaginoso o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature; - nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “ elevato pericolo di incendio boschivo “, sono vietate quelle azioni che per condizioni metereologi che, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo. Entro il 15 giugno di ogni anno nel triennio 2014-2016: 1. I proprietari ed i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima; 2. Tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1°, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame; di larghezza non inferiore a 5 metri; 3. i proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità; 4. i proprietari o i conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 5, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco; 5. Analogamente anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1°, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri; 6. I proprietari e/o conduttori di terreni e/o cortili, appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, recintati e non recintati, con o senza la presenza di fabbricati, siti nelle aree urbane, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e da tutti i rifiuti infiammabili ivi presenti, l’intera superficie; 7. Dal 15 al 31 maggio di ogni anno, le attività di abbruciamento consentite dalla Regione Sardegna dovranno essere comunicate alla Stazione Forestale competente per territorio, mentre dal 1 giugno al 30 giugno e dal 15 settembre al 15 ottobre di ogni anno le stesse attività saranno consentite esclusivamente a seguito di preventiva autorizzazione degli Ispettorati Forestali; 8. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 delle prescrizioni Regionali di cui alla suddetta Delibera, è’ assolutamente vietato l’abbruciamento dei rifiuti derivanti dal taglio delle sterpaglie, dei rovi, di materiale secco di qualsiasi natura; il suddetto materiale dovrà essere smaltito mediante conferimento in discarica. La frazione verde derivante dalla manutenzione di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici pubblici e privati, può essere conferita mediante immissione negli appositi cassoni posti in opera nelle stazioni ecologiche. I rifiuti ottenuti dalla pulizia dei terreni dovranno essere immediatamente rimossi e avviati al recupero o allo smaltimento a cura dei soggetti proprietari/conduttori. Le prescrizioni di cui alla lettera a) restano in vigore durante tutto il periodo in cui vige il rischio elevato di incendio boschivo: dal 1 giugno al 15 ottobre di ogni anno; le prescrizioni di cui ai punti 1-2-3-4-5-6 restano in vigore dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno. Con specifico riferimento ai punti 8 della presente ordinanza, le prescrizioni si intendono in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. In caso di mancato rispetto dei punti 1-2-3-4-5- della presente ordinanza – fatti salvi gli eventuali ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili – i trasgressori saranno puniti così come contemplato dall’art. 28 della deliberazione G.R. n. 14/41 del 18.04.2014 – ai sensi dell’art. 10 della legge 353/2000 - con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00. I trasgressori del punto 6 della presente ordinanza – conformemente al disposto di cui all’art. 7 bis del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267– soggiacciono alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. In caso di inerzia l’Amministrazione Comunale potrà eseguire la pulizia delle aree ad elevato rischio di incendio sostituendosi ai roprietari/conduttori, addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente provvedimento si rinvia alle prescrizioni regionali antincendio adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione G.R. n.14/41 del 18 aprile 2014. DISPONE INOLTRE Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale per sessanta giorni naturali e consecutivi; Che la presente Ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza, ai soggetti sott’elencati: 1. Alla Prefettura di Sassari – Ufficio Territoriale del Governo; 2. Al Comandante della Polizia Locale del Comune di Olbia; 3. Al Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale dipartimento di Olbia; 4. Al Dirigente del settore Ambiente e Manutenzioni del Comune di Olbia; 5. Al Responsabile della Protezione Civile del Comune di Olbia; Che del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune; Che il Comando della Polizia Locale di Olbia, nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti, sono incaricati della sorveglianza e dell’esecuzione del presente provvedimento; Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; Che la presente Ordinanza ha efficacia sino al 31.12.2016. Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Il Responsabile del Procedimento Ing. Antonio G. Zanda Il Sindaco On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli Atto firmato digitalmente