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L’appaltatore responsabile dei materiali scadenti scelti dal committente

L’appaltatore responsabile dei materiali scadenti scelti dal committente
L’appaltatore responsabile dei materiali scadenti scelti dal committente
Olbia.it

Pubblicato il 08 October 2018 alle 11:53

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Materiali scadenti, chi è responsabile? Risponde lo Studio del Giudice.

Lo Studio Del Giudice, esperto Amministratore e Revisore Condominiale analizza l’ordinanza della Corte di Cassazione n°15340 pubblicata il 12.06.2018

Dopo un decennio di udienze e tutti i gradi di giudizio un’impresa è stata condannata per i difetti dei materiali (infissi alluminio) scelti dal proprio committente.

L’impresa nonostante fosse a conoscenza dell’inadeguatezza dei materiali scelti dal committente e nonostante abbia proposto un preventivo con i materiali adatti a garantire i lavori a regola d’arte, nel corso dell’esecuzione non ha formalmente contestato la scelta dei materiali.

In conclusione l’appaltatore (impresa) aveva assunto un’obbligazione di risultato, rispondendo di vizi e difformità dell’opera e pertanto nonostante il committente abbia chiesto di realizzare un qualcosa che sarà viziato proprio per la natura della richiesta,

La Suprema Corte si esprime nel seguente modo:

“ l’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo”

L’impresa non essendo riuscita a dimostrare il dissenso alla scelta dei materiali è stata richiamata alla responsabilità per i difetti dei lavori.