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Cronaca

Fase Due, spostamenti: sì a congiunti e fidanzati, no agli amici

Fase Due, spostamenti: sì a congiunti e fidanzati, no agli amici
Fase Due, spostamenti: sì a congiunti e fidanzati, no agli amici
Olbia.it

Pubblicato il 03 May 2020 alle 15:14

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Olbia, 3 aprile, 2020- Gli amici sono amici e in quanto tali sapranno attendere con pazienza di potersi incontrare fra di loro a tempo debito e a debita distanza anti contagio. A chiarire definitivamente che il termine "congiunti" non include gli amici ci ha pensato lo stesso Palazzo Chigi, con le Faq reperibili sul sito del Monistero del Governo e che intendono chiarire alcuni punti del Dpcm pubblicato lo scorso 26 aprile e pronto ad entrare in vigore da domani, 4 maggio. Secondo le Faq "L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge). VIa libera quindi ai fidanzati, ma non agli amici. A specificarlo una circolare inoltrata dal Viminale ai Prefetti sulle misure da applicare, nel quale si specifica che con il termine "congiunti si intendono "i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonchè le relazioni connotate da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti". La precisazione riferita ad un rapporto stabile, ovvero non occasionale, consente quindi ai fidanzati di incontrarsi, sempre in un'ottica di spostamento giustificato per necessità. Importante è anche comprendere che tutti gli spostamenti per incontrare i "congiunti" devono essere giustificati da necessità "E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie". Per quanto riguarda gli spostamenti il Viminale precisa che "Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati. Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti (vedi FAQ). Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone".