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Coronavirus: Regione rafforza misure sanitarie

Coronavirus: Regione rafforza misure sanitarie
Coronavirus: Regione rafforza misure sanitarie
Olbia.it

Pubblicato il 22 February 2020 alle 19:30

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Cagliari, 22 febbraio 2020 -Nella giornata di oggi il presidente della Regione, Christian Solinas, ha emanato un’ordinanza per rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione sanitaria già adottate nell’Isola in ottemperanza a quanto disposto a livello nazionale sull’emergenza Coronavirus. In particolare vengono potenziati i controlli sulle persone in arrivo nell’isola e provenienti dai luoghi in cui siano state riscontrate positività al virus, sia all’estero, sia dalle altre regioni Italiane. La macchina dell’emergenza regionale è operativa e la situazione è costantemente monitorata.La Protezione civile regionale dal 20 gennaio ha partecipato a 32 videoconferenze con le autorità nazionali e operato in stretto raccordo con l’Unità di crisi e l’assessorato della Sanità emanando 187 bollettini. -- Nell'ORDINANZA N. 1 del 22 febbraio 2020 firmata dal Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, avente come oggetto "Ordinanza contingibile e urgente per l'attuazione delle disposizioni del Ministero della Salute emanate in data 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" si legge: Art.1) L'azienda sanitaria territorialmente competente dispone la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, per i soggetti che abbiano avutocontatti stretti con casi confermati positivi di malattia infettiva diffusiva COVID-1 9. Art.2) L'azienda sanitaria territorialmente competente adotta la misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per i soggetti che, negli ultimi 14 giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia. Qualora vi siano particolari condizioni ostative alla permanenza domiciliare, l'azienda sanitaria, d'intesa con le competenti autorità locali e con le associazioni di volontariato, deve trovare misure alternative di efficacia equivalente. Art.3) Per ridurre al minimo i contatti con altri soggetti, l'operatore sanitario che abbia preso in carico il cittadino in sorveglianza attiva, impartisce tutte le disposizioni comportamentali d'igiene personale. Art.4) Nei casi di cui all'art. 2, il personale sanitario dell'azienda sanitaria territorialmente competente effettua giornalmente una rilevazione sulle condizioni cliniche del soggetto. AI manifestarsi di lievi sintomi quali rinorrea, tosse, difficoltà respiratorie e rialzo febbrile, al soggetto deve essere effettuato presso il domicilio il tampone oro - faringeo. In caso dì positività, si adotta il protocollo vigente per la gestione dei soggetti a rischio di malattia infettiva COVID-19 adottato da tutte le aziende sanitarie. Art.5) Ferme restando le misure di prevenzione già adottate tendenti ad evitare il ricorso diagnostico al pronto soccorso, nel caso di accesso improprio, l'addetto alla rilevazione dei dati anagrafici richiede all'utente di dichiarare, se nei precedenti 14 giorni, ha avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva COVID-1 9, ovvero abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero abbiano soggiornato o siano venuti in contatto con le aree colpite in altri stati o con le regioni italiane nelle quali siano stati riscontrati casi positivi confermati. Art.6) In caso di risposta positival quesito diagnostico dicui all'art. 5 si attiva il protocollo vigente per la gestione dei soggetti a rischio di malattia infettiva COVID1 9 adottato da tutte le aziende sanitarie. Si conferma il divieto di accedere alle strutture sanitarie per gli individui di cui all'art. l e art. 2 e l'utilizzo del numeri della sorveglianza attiva (118 - Igiene pubblica territorialmente competente) per ogni comunicazione, informazione e necessità. Per coloro che siano sottoposti al regime di sorveglianza attiva l'azienda sanitaria rilascia, su richiesta, certificato che attesta to stato di malattia. Art. 7) La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna, è immediatamente inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Capo del Dipartimento della protezione civile, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli Amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari e ai Sindaci dei Comuni della Sardegna. Art. 8)E delegata alle competenti strutture della pubblica Amministrazione, l'attuazione e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza. Art. 9)La presente ordinanza è pubblicata sul BURAS e sul sito istituzione della Regione Sardegna