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Cronaca

Budoni, nessun caso Covid-19: riaprono le attività commerciali

Budoni, nessun caso Covid-19: riaprono le attività commerciali
Budoni, nessun caso Covid-19: riaprono le attività commerciali
Olbia.it

Pubblicato il 10 May 2020 alle 10:45

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Budoni, 10 maggio 2020- Anche il sindaco di Budoni, Giuseppe Porqueddu, in linea con molti sindaci dei comuni della Sardegna, con l'ordinanza numero 8 del 9 maggio 2020, ha autorizzato la riapertura nel territorio comunale di alcuni servizi alla persona e delle attività commerciali nel rispetto degli articoli 23 e 24 dell'ordinanza regionale n° 20 del 2 maggio 2020.
Secondo quanto stabilito dagli articoli con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell’indice di trasmissibilità Rt uguale o inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria ordinanza, può consentire la riapertura, nel rispetto di determinate condizioni delle attività inerenti i servizi alla persona, degli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento.
Il Sindaco Porqueddu preso atto che a Budoni non sono mai stati diagnosticati casi Covid-19 e che il parametro dell’indice di trasmissibilità Rt (R con t) nel territorio del Comune di Budoni è pari a NC, ossia non calcolabile in quanto la soglia è al di sotto del valore ritenuto minimo con decorrenza 11 maggio 2020 ha consentio la riapertura sull'intero territorio comunale dei saloni di parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori.
Stringenti le condizioni per garantire al massimo la non trasmissibilità del virsus. L’accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all’interno per qualsiasi altra ragione sia all’esterno in attesa di farvi ingresso.
Le postazioni di lavoro all’interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone.
Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l’utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso.
Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti.
Per l’effetto, resta vietata l’esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l’iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili.
Dopo ogni chiusura dell’esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.
Per quanto riguarda gli esercizi commerciali di vendita di abbigliamento, calzature, gioiellerie, profumerie e articoli sportivi tutto dovrà svolgersi nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento.
In particolare l’accesso al negozio dovrà essere consentito ad un numero di clienti non superiore al numero di addetti alla vendita e comunque in modo tale da garantire costantemente la distanza di almeno 2 metri tra persone.
Gli operatori ed i clienti all’interno delle strutture hanno l’obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e, preferibilmente, di guanti.
Gli ambienti andranno opportunamente arieggiati tra un turno e l’altro di accesso al negozio ed infine sanificati prima della successiva riapertura.
I titolari degli esercizi sono responsabili della sanificazione dei prodotti che siano stati misurati o comunque siano venuti a contatto con altri clienti, preventivamente alla loro rimessa in vendita.
I titolari dell’esercizio devono, altresì, mettere a disposizione dei clienti, prima e dopo l’accesso, idonee soluzioni idroalcoliche per l’igienizzazione delle mani.
L'ordinanza di riapertura degli esercizi rimmarrà in vigore salvo eventuale provvedimento di revoca, la quale sarà disposta qualora l’indice di diffusione del contagio Rt dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, previa verifica giornaliera.
Nel caso di mancato rispetto delle condizioni sopra riportate e mancato rispetto degli eventuali protocolli INAIL dei singoli esercizi il sindaco ne protrà disporre la chiusura fino a provata garanzia del rispetto dei protocolli