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L'assemblea di Condominio: ecco come si convoca

L'assemblea di Condominio: ecco come si convoca
L'assemblea di Condominio: ecco come si convoca
Del Giudice G. Marco

Pubblicato il 22 July 2017 alle 11:50

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La rubrica dell’Rag. Del Giudice: L’Assemblea di Condominio – La Convocazione

Uno dei momenti topici della vita condominiale è sicuramente l’Assemblea di Condominio. Organo sovrano del Condominio è il luogo dove i Condomini deliberano le spese, i regolamenti interni, le manutenzioni ed è soprattutto un momento di confronto tra i condomini.Non essendo possibile riassumere brevemente le varie fasi affronteremo in 3 articoli l’argomento: il primo affronterà la Convocazione, il secondo lo svolgimento ed il terzo la notifica.

La convocazione: i condomini vengono convocati principalmente dall’Amministratore e possono autoconvocarsi tra di loro ai sensi dell’art. 66 disp att. del Codice Civile. La convocazione dev’essere notificata a tutti condomini entro i termini stabiliti dal regolamento di Condominio (se esistente) e sempre e comunque entro i termini previsti dalla legge (5 giorni).

La convocazione deve contenere uno specifico ordine del giorno, con i relativi allegati in modo da consentire ai condomini la piena coscienza degli argomenti all’o.d.g.;

  • L’ordine del giorno: viene fissato dall’Amministratore e dev’essere esposto analiticamente nella convocazione. I singoli condomini hanno il diritto di richiedere l’inserimento di punti all’ordine del giorno. Tuttavia l’Amministratore ha la facoltà di inserire o meno i punti, a meno che la richiesta non venga fatta ai sensi dell’art. 66 disp att. Cod. civ.;
  • Gli Allegati: la documentazione trasmessa con l’avviso di convocazione deve consentire ad ogni condomino la massima presa di coscienza dell’argomento all’o.d.g. . Di fatto l’Assemblea anche se è un momento tipicamente conviviale ha la funzione di deliberare e pertanto di decidere. Un punto all’ordine del giorno se non supportato dalla necessaria documentazione espone la delibera ad astensioni e ad eventuali impugnazioni;
  • L’Accesso agli atti: i Condomini secondo l’art. 1130 bis possono in ogni momento accedere alla documentazione condominiale per un eventuale analisi e per avere una piena conoscenza sia dei punti all’ordine del giorno che dell’andamento dell’Amministrazione Condominiale. L’articolo consente quindi sia un diritto al Condomino che può interessarsi in ogni momento della vita condominiale, creando la responsabilità nei confronti dei condomini che una volta chiamati alla deliberazione difficilmente potranno lamentare una mancata conoscenza di un tema condominiale;
  • Le pratiche legali: qualora il condominio abbia una lite una pratica legale in corso, l’Amministratore è tenuto a comunicare lo stato delle stesse in ogni Assemblea. L’Assemblea è anche una sede che consente ai Condomini di esprimere i dissensi alle liti;

Nel prossimo articolo affronteremo lo svolgimento dell’Assemblea con i consigli utili per ottimizzare la stessa.Per maggiori informazioni: www.studiotributariodelgiudice.it