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Cronaca

Arzachena: firmata l'ordinanza antincendio

Arzachena: firmata l'ordinanza antincendio
Arzachena: firmata l'ordinanza antincendio
Olbia.it

Pubblicato il 12 May 2020 alle 19:33

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Arzachena, 12 maggio 2020- Il comune di Arzachena pubblica l'ordinanza con tutte le norme da attuare per mitigare il rischio incendi nel proprio territorio. Nell’ordinanza firmata oggi dal sindaco Roberto Ragnedda sono previste tutte le misure da attuare entro date stabilite. Entro il 1° giugno infatti i proprietari e i conduttori dei terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo sono tenuti a: ripulireda rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nonché quelli vetrosi, l’area limitrofa a strade pubbliche e lungo tutto il perimetro di proprietà per un fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali. Nel periodo dal 15 maggio al 30 giugnoedal 15 settembre al 31 ottobrei proprietari e i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti a fabbricati appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo possono procedere all’abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli sotto la propria diretta responsabilità penale e civile solo se muniti da apposita autorizzazione rilasciata dalla Ispettorato Forestale competente per territorio. I rifornitori ed i depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio e di altri materiali infiammabili e combustibili, posti al di fuori dai centri abitati, devono rispondere alle norme de criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti di apposita autorizzazione prevista dalla normativa vigente. I proprietari e gestori di cui al comma precedente, entro il 1° giugno, hanno l’obbligo di realizzare,intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta di materiale stoccato. Nel periodo compreso tra il 1° Giugno e il 31 Ottobre, considerato periodo ad “elevato pericolo di incendio boschivo” è viatato a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari); b) smaltire braci; c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco; d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature. Nel restante periodo dell’anno, ovvero al di fuori del periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, sono vietate quelle azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo.