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La rubrica del Rag. Del Giudice: la figura del Consigliere Condominiale

La rubrica del Rag. Del Giudice: la figura del Consigliere Condominiale
La rubrica del Rag. Del Giudice: la figura del Consigliere Condominiale
Del Giudice G. Marco

Pubblicato il 17 June 2017 alle 10:32

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Cos'è il Consigliere Condiminiale? A questa domanda risponde il nostro esperto: il ragionier Del Giudice.

La recente riforma della materia condominiale introduce con l’art. 1130 bis il ConsiglioCondominiale. Il comma che cito per completezza “L'assemblea può anche nominare, oltreall'amministratore, un consiglio di condominiocomposto da almeno tre condomini negli edifici di almenododici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo” vede il legislatoreriprendere sia la giurisprudenza che le abitudini consolidate negli anni.

La figura del Consigliere comunemente chiamato “capo scala” è nota a tutti i Condominied ha visto con la recente riforma l’istituzione della figura.Non è un caso che il Consiglio dei Condomini venga istituito nell’articolo dedicato alRendiconto Condominiale altro strumento fondamentale per “rendere conto” aiCondomini e sul quale verrà elaborato un apposito approfondimento nella prossimauscita.

Da subito si evince come la figura del Consigliere Condominiale sia quella di organo dicontrollo e consultivo. Organo, che interpreto come uno strumento fondamentalenell’amministrazione dei Condomini.Nonostante il Consigliere Condominiale non abbia alcuna responsabilità legale di frontea terzi (compresi i condomini e i fornitori) il Consigliere partecipa attivamente alla vitaamministrativa del Condominio.

Personalmente consiglio costantemente l’istituzione del Consiglio dei Condomini, anchequando non previsto dal regolamento di condominio e anche quando non è mai statodeliberato sotto le precedenti amministrazioni.Al Consiglio dei condomini, con l’approvazione dell’Assemblea dei Condomini cerco didelegare la scelta dei fornitori, il monitoraggio dei lavori, nonché l’analisi delle fatture edegli estratti conto bancari.

In questo modo l’Amministratore conta su un monitoraggio quotidiano dei lavori ancheda parte dei Consiglieri e di un “avvallo” in sede di Assemblea da parte del Consiglio chepotrà testimoniare e sostenere l’operato e le scelte dell’Amministratore.Si evince quindi il rapporto strettamente fiduciario e di “delega” tra Consigliere esemplice Condomino il quale affida al Consigliere il compito di controllo e di consiglioall’Amministratore.

Occorre evidenziare che il Condomino semplice, con l’istituzione del Consiglio deiCondomini, non subisce in alcun modo una diminuzione dei diritti in quanto ilcondomino potrà avere sempre e comunque accesso ai documenti condominiali einterpellare l’Amministratore ogni qualvolta lo ritenga necessario.

La nomina a consigliere non conferisce alcun titolo per il richiamo al rispetto delle regolenei confronti dei singoli condomini ne consente ai Consiglieri di avviare azioni legali neiconfronti di terzi.In conclusione reputo la figura del Consigliere Condominiale fondamentale per unagestione trasparente del Condominio.Sia perché ritengo importante che i condomini scelgano (sempre e comunque guidatidalla professionalità dell’Amministratore) i propri fornitori, sia perché ritengo che unConsiglio dei Condomini attivo nel monitoraggio dei conti sia una garanzia nei confronti dell’Amministratore di condominio il quale si vedrà vagliata ogni singola azione durante tutto l’esercizio e non solo in Assemblea.

Per maggiori informazioni: www.studiotributariodelgiudice.it