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Ecco come revocare l'amministratore di condominio

Ecco come revocare l'amministratore di condominio
Ecco come revocare l'amministratore di condominio
Del Giudice G. Marco

Pubblicato il 28 June 2017 alle 12:08

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Revocare un amministratore di condominio: come fare? Ecco i consigli del nostro esperto, il ragionier Del Giudice.

Durante l’attività di Amministratore di Condominio ho sempre percepito da parte dei Condomini come pratica complessa e rischiosa la “Revoca dell’Amministratore”. Tale pratica è prevista e normata dall’art. 1129 del codice civile e prevede un rimborso delle spese legali ai condomini richiedenti qualora venga imposta dall’autorità giudiziaria

Poiché il rapporto tra Condomini e Amministratori è un rapporto strettamente fiduciario e poiché l’Amministratore si trova ad Amministrare anche nei piccoli casi “il patrimonio immobiliare” delle persone ritengo che nell’esercitare la propria professione l’Amministratore debba godere della più ampia fiducia da parte dei condomini.

Il rapporto fiduciario è per me alla base dell’incarico. Purtroppo i rapporti e gli incontri con i Condomini sono decisamente “pochi” e nella maggior parte dei casi i Condomini non conoscono le materie condominiali, fiscali e amministrative e potrebbero facilmente, qualora non ci fosse la fiducia, giudicare negativamente alcune scelte da parte dell’Amministratore.

A fare da spartiacque tra le scelte sbagliate e le scelte giuste è l’art. 1129 del c.c. che elenca oltre alle modalità di nomina, le gravi irregolarità che può commettere un Amministratore:

1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;

5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

Qualora l’Amministratore abbia commesso una o più delle sopra elencate irregolarità l’Assemblea o il Giudice potrà revocare l’Amministratore anche prima della scadenza del mandato.

Come anticipato in premessa può capitare che il rapporto fiduciario tra Condomini e Amministratori venga meno anche qualora l’Amministratore non abbia compiuto le irregolarità previste dall’art. 1129 del c.c..

In questo caso il legislatore sempre con l’art. 1129 del c.c. ha previsto che l’Assemblea possa revocare in ogni momento l’Amministratore. Nel caso in cui la revoca venga deliberata senza una giusta causa l’Amministratore avrà diritto al pagamento fino alla scadenza naturale del mandato.

In aggiunta occorre precisare che qualora la revoca venga richiesta da uno o più condomini a causa di “gravi irregolarità” commesse dall’Amministratore e qualora l’Assemblea non deliberi la revoca, la revoca potrà essere disposta dall’autorità giudiziaria su istanza dei condomini. In tal caso i condomini istanti hanno diritto di rivalsa per le spese legali nei confronti del condominio che a sua volta potrà rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

Per maggiori informazioni: www.studiotributariodelgiudice.it