Wednesday, 24 April 2024

Informazione dal 1999

Cronaca

Olbia, pubblica utilità: ordinanza 406 su petardi, articoli pirici e musica

Olbia, pubblica utilità: ordinanza 406 su petardi, articoli pirici e musica
Olbia, pubblica utilità: ordinanza 406 su petardi, articoli pirici e musica
Olbia.it

Pubblicato il 23 December 2014 alle 16:45

condividi articolo:

Ordinanza del Sindaco N.406 del 23/12/2014 C O M U N E D I O L B I A ORDINANZA N° 406 DEL 23/12/2014 OGGETTO: PROROGA ORARIO DIFFUSIONE MUSICA DAL 24 DICEMBRE 2014 AL 6 GENNAIO 2015- LIMITAZIONI SU ARTICOLI PIRICI IL SINDACO PREMESSO che durante le festività di Natale e Capodanno, nel territorio comunale di Olbia si terranno alcune iniziative di natura commerciale e, inoltre, nelle aree pubbliche si organizzeranno eventi culturali e musicali; CONSIDERATO che questa Amministrazione ritiene necessario disciplinare l’orario della musica diffusa nei locali che, nella circostanza, organizzeranno intrattenimenti musicali e danzanti; TENUTO CONTO – inoltre, della necessità di adottare un dispositivo di prevenzione che permetta di salvaguardare la sicurezza e l’incolumità di coloro che trascorreranno le suddette festività nel territorio comunale di Olbia; CONSIDERATO che tra le prerogative del Sindaco rientrano i provvedimenti tesi alla salvaguardia dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana; TENUTO CONTO che è consuetudine festeggiare il Natale ed il Capodanno con il lancio e l’esplosione di petardi e di articoli pirici di vario genere, il cui utilizzo è causa di grave pregiudizio per le persone e, inoltre, per gli stessi utilizzatori; RITENUTO fondamentale impedire il porto, la vendita e l’utilizzo su area pubblica di articoli pirici nelle circostanze temporali che caratterizzano i festeggiamenti del Natale e del Capodanno; TENUTO CONTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari; VISTI: La Legge 447 del 26/10/1995 e, in particolare, l’art. 6 e l’art. 10, comma terzo; il comma 4 dell’art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; il D.M. 5 agosto 2008; la Legge 241/1990 e successive modificazioni; il T.U.L.P.S.; lo Statuto del Comune di Olbia; ORDINA I pubblici esercizi ed i locali in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero intrattenimenti musicali e danzanti – purché regolarmente autorizzati – potranno diffondere musica dal vivo o riprodotta – percepita all’esterno – fino alle ore 01,00 dal giorno 24 dicembre 2014 al giorno 6 gennaio 2015; Esclusivamente tra la notte del 31 dicembre 2014 la musica diffusa dai succitati locali potrà essere percepita all’esterno fino alle ore 03,00 del 01 gennaio 2015; Dopo tale orario la musica potrà essere diffusa esclusivamente all’interno di idonei locali insonorizzati, senza che venga percepita negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. La presente ordinanza trova applicazione per bar, ristoranti, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere; Le succitate attività dovranno rispettare la normativa vigente in materia di inquinamento acustico e di diritto al riposo e alla quiete delle persone; oltre tale limite la presente disposizione non trova applicazione. Nelle giornate del 24 dicembre 2014, dalle 17,00 e fino alle ore 06,00 del successivo 25 dicembre 2014, e del 31 dicembre 2014, dalle ore 17.00 e fino alle ore 06.00 del successivo 1 gennaio 2015, nel territorio comunale della Città di Olbia sono vietati il porto, la vendita e l’utilizzo su area pubblica di articoli pirici (mortaretti, petardi e simili). Le trasgressioni al limite orario di diffusione della musica previsto dal presente provvedimento saranno punite, salvo che non costituiscano più grave reato, ai sensi dell’ordinanza sindacale n. 37 del 29.06.2012; Le trasgressioni al divieto di porto, vendita, utilizzo su area pubblica di articoli pirici, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la confisca ai fini della distruzione degli articoli rinvenuti e con la sanzione amministrativa d’importo variabile da Euro 25,00 a Euro 500,00, come stabilito dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La Polizia Locale e le Forze di Polizia ad Ordinamento Statale sono preposte al controllo, alla vigilanza e all’osservanza sul rispetto del presente dispositivo; DISPONE Che la presente ordinanza venga: • trasmessa alla Prefettura di Sassari, alla Polizia Locale del Comune di Olbia e alle Forze dell’Ordine operanti nel territorio per gli adempimenti e i controlli di competenza; • pubblicata all’Albo pretorio del Comune; • pubblicata sul sito internet del Comune. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 gg a decorrere dalla data di pubblicazione o, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg a decorrere dalla stessa data. Olbia,_______________ Il Sindaco On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli Atto firmato digitalmente