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Olbia, prevenzione incendi: ecco l'ordinanza del Comune

Olbia, prevenzione incendi: ecco l'ordinanza del Comune
Olbia, prevenzione incendi: ecco l'ordinanza del Comune
Olbia.it

Pubblicato il 01 June 2017 alle 16:59

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Olbia, 03 Giugno 2017 - Visto l'arrivodella stagione estiva, onde evitare ed attenuare l'inasprimento del fenomeno degli incendi, si predispongono per tempo le misure atte a prevenire l’insorgere ed il diffondersi degli incendi nel territorio Comunale e a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dettare disposizioni dirette a prevenire il pericolo di incendio nel centro abitato e nelle sue immediate vicinanze.

Il Comune di Olbia ordina:

  • Aiproprietari e i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno tre metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali.
  • A tutti i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri; I proprietari o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati.
  • I proprietari e conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
  • Anche i proprietari e/o gli affittuari di terreni siti nelle aree urbane periferiche provvederanno alla realizzazione, lungo tutto il perimetro di confine, di fasce protettive prive di qualsiasi materiale Ordinanza del Sindaco N. 75 del 01/06/2017 Pagina 2 di 2 Infiammabile, aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
  • I proprietari dei cortili privati, sono tenuti ad assicurare la costante pulizia degli stessi dalle erbacce che potrebbero innescare e propagare incendi; L’A.N.A.S. S.p.A., e qualsiasi altro Ente o Agenzia, proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario, devono provvedere al taglio del fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza;
  • Dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, le attività di abbruciamento sono consentite solo ai soggetti muniti di autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Forestale competente per territorio, mentre nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, è consentita, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Forestale competente per territorio;
  • Le manifestazioni pirotecniche sono autorizzate previa formale richiesta da inviare almeno (10) giorni prima dello spettacolo all’Ispettorato forestale competente per territorio;
  • Per tutto ciò che non è contemplato nel presente provvedimento si rinvia alle prescrizioni regionali antincendio adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione G.R. n° 23/11 del 09 maggio 2017 e consultabili nel sito www.regione.sardegna.it.
  • Fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge 21.11.2000 n° 353 e sempre che il fatto non costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con l’applicazione, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, nonché della sanzione accessoria che prevede l’obbligo di pulizia dell’area entro i cinque giorni successivi alla notifica del verbale.
  • Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell’esecuzione e del rispetto della presente ordinanza.